Art. 593 c.p.p.Casi di appello

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Salvo quanto previsto dagli articoli 443, 448 comma 2, 469, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento. L'imputato non puo' appellare contro la sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. ((3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per le quali e' stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa))

Testo vigente dal 30 dicembre 1999 al 4 maggio 2001 · versione 106 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art593 · fonte su Normattiva