Art. 637 c.p.p.Sentenza

La sentenza e' deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo. Il giudice non puo' pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se e' stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art637 · fonte su Normattiva