Art. 689 c.p.p. — Certificati richiesti dall'interessato
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La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda. Nei certificati spediti a richiesta dell'interessato non si fa menzione:
- a)della condanna della quale e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato;
- b)della condanna per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e della condanna per reato estinto a norma dell'articolo 167 comma 1 del codice penale;
- c)delle condanne per reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
- d)delle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia e di quelle per le quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
- e)delle sentenze previste dall'articolo 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;
- f)delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;
- g)dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
- h)dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettere b) e c). Quando e' menzionata una condanna, nel certificato e' indicata anche l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l'avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell'articolo 686 comma 3.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991 · versione 0 su Normattiva