Art. 689 c.p.p. — Certificati richiesti dall'interessato
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(( (Certificati richiesti dall'interessato). La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la domanda. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:
- a)certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione:
- 1)delle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato;
- 2)delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167 comma 1 del codice penale;
- 3)delle condanne per reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
- 4)delle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia e di quelle per le quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
- 5)delle sentenze previste dall'articolo 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;
- 6)delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;
- 7)dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
- 8)dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera b) n. 1), quando l'interdizione o la inabilitazione e' stata revocata;
- 9)dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito e' stato riabilitato con sentenza definitiva;
- b)certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lettera a) numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell'articolo 686 comma 1 lettere b) e c);
- c)certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell'articolo 686 comma 1 lettere b) e c) ad eccezione di quelle indicate nei numeri 8) e 9) della lettera a) del presente comma nonche' i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacita' del condannato. Quando e' menzionata una condanna, nel certificato e' indicata anche l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l'avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell'articolo 686 comma 3.
Testo vigente dal 15 febbraio 1991 al 2 gennaio 2000 · versione 11 su Normattiva