Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - DIFENSORE DESIGNATO DI UFFICIO - CONCESSIONE DI UN TERMINE A DIFESA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE IPOTESI DI RINUNCIA, REVOCA, INCOMPATIBILITÀ E ABBANDONO DI DIFESA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 97 e 108 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che anche il difensore designato di ufficio all'imputato che deve essere giudicato nella fase dibattimentale il quale non abbia nominato un difensore di fiducia, o sia comunque privo dell'assistenza difensiva all'udienza fissata per la celebrazione del relativo giudizio, abbia diritto, qualora lo richieda, di usufruire della concessione di un termine "per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento". La Corte ha già disatteso, con la sentenza n. 450 del 1997 e con ordinanza n. 162 del 1998, la fondatezza di censure analoghe a quelle prospettate dal giudice a quo nella presente fattispecie, sottolineando che la semplice assenza del difensore di fiducia o di ufficio, non sorretta da un legittimo impedimento è istituto del tutto diverso da quello preso in considerazione dalla norma censurata, così come del tutto diversa è la figura del sostituto del difensore "da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa". Peraltro, essendo la presenza un diritto e non un obbligo del difensore, il mancato riconoscimento del termine a difesa per il difensore designato in sostituzione di quello "stabilmente" officiato dall'imputato o per l'imputato, appare conseguenza ragionevole nel quadro di un sistema che mira a bilanciare le contrapposte esigenze di prevedere comunque una presenza difensiva, ma di non compromettere al tempo stesso la funzionalità del processo e la relativa ragionevole durata.
sentenza 17/2006massima n. 30093 Riguarda ancheart. 108 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Sostituto del difensore - Previsione della iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che, nel corso del giudizio, possa essere nominato, in sostituzione del difensore dell'imputato che non sia stato reperito, non sia comparso o abbia abbandonato la difesa, solo un avvocato iscritto nell'elenco di cui al comma 2 dello stesso articolo. La norma non viola l'art. 3 Cost., in quanto tende ad assicurare all'imputato una difesa dotata di livelli qualitativi ritenuti dal legislatore idonei a garantire l'effettività del diritto di difesa; non viola neppure il principio della ragionevole durata del processo, che può essere vulnerato solo da norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza, mentre il ritardo che può derivare dal meccanismo di sostituzione del difensore è posto a presidio di un diritto costituzionalmente garantito. - Su analoga questione sollevata in altro procedimento dallo stesso rimettente e giudicata in parte infondata ed in parte inammissibile v., citata, sentenza n. 148/2005.
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DIFENSORE - SOSTITUTO - ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI DIFENSORI DI UFFICIO - REQUISITO NECESSARIO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Va esclusa la lesione del principio di ragionevole durata del processo, poiché, il meccanismo previsto dalla norma è tutt’altro che irragionevole, essendo esso posto a presidio di un diritto costituzionalmente garantito, per cui il ritardo nella definizione del processo che può, in ipotesi, derivare dal meccanismo di sostituzione del difensore previsto dalla norma stessa risulta tutt’altro che ingiustificato. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 97, quarto comma, codice procedura penale, nella parte in cui prevede che, nel corso del giudizio, possa essere designato come sostituto del difensore dell’imputato soltanto un avvocato iscritto nell’elenco di cui al secondo comma dello stesso articolo.
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DIFENSORE - SOSTITUTO - ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI DIFENSORI DI UFFICIO - REQUISITO NECESSARIO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN RELAZIONE A FASI DEL PROCEDIMENTO DIVERSE DAL DIBATTIMENTO - ARGOMENTAZIONE RIFERITA A NORME DIVERSE DA QUELLA CENSURATA, NON APPLICABILI NEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 97, quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cu prevede che, nel corso del giudizio, possa essere designato come sostituto del difensore dell’imputato soltanto un avvocato iscritto nell’elenco di cui al secondo comma dello stesso articolo. Le argomentazioni prospettate dal giudice 'a quo', infatti, sono riferite ad altra disciplina, in particolare a quella relativa alle fasi non dibattimentali, di cui il giudice 'a quo' non deve fare nella specie alcuna applicazione, e non alla norma impugnata, diretta ad assicurare l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
Processo penale - Astensione collettiva dei difensori dalle udienze - Adesione del difensore dell'imputato e degli altri difensori reperibili o designati dall'autorità giudiziaria quali sostituti del difensore - Esclusione della possibilita' di prosecuzione del giudizio nonche' di scelta del difensore tra coloro che abbiano titolo all'iscrizione (anziché tra i soli iscritti agli albi degli avvocati) - Lamentata irragionevolezza e asserito contrasto con i principi, anche internazionali, in materia di ragionevole durata del processo, con pregiudizio dell'esercizio della giurisdizione e dell'azione penale - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessario riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', con riferimento alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 97, comma 4, 105, comma 5, e 484 del codice di procedura penale e degli articoli 1 e 26 del regio decreto- legge 27 novembre 1933, n. 1578, nella parte in cui non consentono la prosecuzione del dibattimento in assenza del difensore dell'imputato, qualora tutti i difensori immediatamente reperibili e designati dall'autorità giudiziaria rifiutino, senza legittimo impedimento, di assumere e svolgere le funzioni di sostituto del difensore che non partecipi al dibattimento in violazione del provvedimento che ritiene non sussistenti i requisiti di cui all'art. 486, comma 5, cod. proc. pen.. Successivamente alle ordinanze di rimessione è stata infatti pubblicata la legge 11 aprile 2000, n. 83, la quale ha introdotto nella legge 12 giugno 1990, n. 146, disposizioni volte a consentire l'applicabilità della disciplina ivi contenuta anche ai professionisti. M.R.
sentenza 58/2001massima n. 26081 Riguarda ancheart. 105 Codice di procedura penaleart. 484 Codice di procedura penaleart. 1 r.d.l. 1578/1933art. 26 r.d.l. 1578/1933
- PROCESSO PENALE - IMPEDIMENTO LEGITTIMO DEL DIFENSORE A COMPARIRE PER SCIOPERO DEGLI AVVOCATI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. (Nella specie, dall'ordinanza di rimessione non si evince se gli imputati abbiano chiesto - anche in assenza dei difensori di fiducia - la celebrazione del processo, ne' se vi sia stata la nomina di un difensore d'ufficio in luogo di quelli aderenti alla protesta). red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 304 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MANCATA ESTENSIONE DELLA LEGGE CHE DISCIPLINA LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI CHE ESERCITANO UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA' - ERRATA IDENTIFICAZIONE DELLE NORME DENUNCIATE - INAMMISSIBILITA'.
Inammissibilita' della questione per errata individuazione delle norme denunciate. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 420 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ASSENZA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA PER ADESIONE AD UNO SCIOPERO DI CATEGORIA - RITENUTA NECESSITA', CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA, DELLA NOMIMA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO - QUESTIONE SOLLEVATA NEI CONFRONTI DI NORMA NON APPLICABILE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Nel caso in cui - come nel giudizio a quo - l'imputato sia rimasto privo del difensore di fiducia per avere questi aderito ad una astensione dalle udienze proclamata dal foro locale, trova applicazione non il primo comma dell'art. 97 cod.proc.pen. - che per altre situazioni (definitivo venir meno dell'assistenza fiduciaria per revoca, rinuncia, morte ecc.) prevede la nomina di un difensore di ufficio - ma il quarto comma dello stesso articolo, secondo cui quando il difensore di fiducia "non e' stato reperito, non e' comparso o ha abbandonato la difesa", il giudice o il pubblico ministero designano in sua vece un "sostituto" immediatamente reperibile. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 97, primo comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.).