titolo I — DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 187 — Oggetto della prova
- Art. 188 — Libertà morale della persona nell'assunzione della prova
- Art. 189 — Prove non disciplinate dalla legge
- Art. 190 — Diritto alla prova
- Art. 190-bis — Requisiti della prova in casi particolari
- Art. 191 — Prove illegittimamente acquisite
- Art. 192 — Valutazione della prova
- Art. 193 — Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili