titolo V — PROCEDIMENTO PER DECRETO
- Art. 459 — (Casi di procedimento per decreto)
- Art. 460 — Requisiti del decreto di condanna
- Art. 461 — Opposizione
- Art. 462 — Restituzione nel termine per proporre opposizione
- Art. 463 — Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati
- Art. 464 — Giudizio conseguente all'opposizione
- Art. 464-bis — (Sospensione del procedimento con messa alla prova)
- Art. 464-ter — (Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari)
- Art. 464-ter.1 — (Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari)
- Art. 464-quater — (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia)
- Art. 464-quinquies — (Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova)
- Art. 464-sexies — (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova)
- Art. 464-septies — (Esito della messa alla prova)
- Art. 464-octies — (Revoca dell'ordinanza)
- Art. 464-novies — (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova)