Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Applicazione al reato di incendio boschivo colposo - Esclusione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210010).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 131-bis, terzo comma, n. 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di incendio boschivo colposo previsto dall’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. La disciplina censurata dal GUP del Tribunale di Potenza è manifestamente irragionevole, poiché la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è applicabile a tutti i reati colposi di danno di comune pericolo (art. 449 cod. pen.), così come a quelli colposi contro la salute pubblica (art. 452 cod. pen.), compresi l’epidemia e l’avvelenamento di acque, ed è invece esclusa per l’incendio boschivo, seppure siano delitti aventi oggettività giuridica quanto meno analoga. Detta esclusione appare tanto più incongrua in relazione al delitto di disastro ambientale colposo (art. 452-quinquies, primo comma, cod. pen.), che presenta un grado di offensività assai più elevato rispetto all’incendio boschivo colposo. (Precedenti: S. 191/2025 - mass. 47018; S. 172/2025 - mass. 46999; S. 3/2023 - mass. 45268; S. 156/2020 - mass. 43414; S. 207/2017 - mass. 41153).
sentenza 5/2026massima n. 47180 Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Applicazione al reato di incendio boschivo colposo - Esclusione - Denunciata violazione del principio di proporzionalità - Carattere eventuale ed ipotetico delle censure - Inammissibilità della questione. (Classif. 210010).
Va dichiarata inammissibile la questione, essendo del tutto ipotetica ed eventuale, sollevata dal GUP del Tribunale di Potenza in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di incendio boschivo previsto dall’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. Infatti, il rimettente si trova a decidere sul rinvio a giudizio dell’imputato, e non è allo stato chiamato ad alcuna valutazione relativa alla determinazione della pena, che spetterà unicamente al giudice del dibattimento, ove ritenga sussistenti gli estremi della responsabilità penale dell’imputato.
sentenza 5/2026massima n. 47181 Reati e pene - Cause di non punibilità - Individuazione - Ampia discrezionalità del legislatore - Limite - Manifesta irragionevolezza. (Classif. 210010).
Va riconosciuta l’ampia discrezionalità del legislatore nell’individuazione dell’ambito oggettivo della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., rimanendo salvo il limite della manifesta irragionevolezza. (Precedenti: S. 156/2025 - mass. 43414; S. 207/2017 - mass. 41153).
sentenza 5/2026massima n. 47182 Reati e pene - Cause di non punibilità - Individuazione - Ampia discrezionalità del legislatore, nei limiti della manifesta irragionevolezza (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 131-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di applicare l'esimente della particolare tenuità del fatto allorché si proceda per il delitto tentato di estorsione non aggravata, a differenza di quanto previsto per la rapina non aggravata). (Classif. 210010).
Il legislatore gode di ampia discrezionalità nell’individuazione dell’ambito oggettivo della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., salvo il limite della manifesta irragionevolezza. (Precedenti: S. 5/2026 - mass. 47182; S. 156/2020 - mass. 43414; S. 207/2017 - mass. 41153).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, l’art. 131-bis, terzo comma, n. 3, cod. pen., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, allorché si proceda per il tentato delitto di estorsione non aggravata, di cui all’art. 629, primo comma, cod. pen. La comparazione tra le due figure delittuose della rapina, per la quale l’esimente della particolare tenuità è prevista anche nella forma non aggravata, e dell’estorsione, nonostante alcune diversità sul piano della tipizzazione delle fattispecie – come l’oggetto materiale della condotta, il tipo di violenza che può essere impiegato dall’agente, la necessaria verificazione o meno dell’evento di ingiusto profitto con altrui danno ai fini della consumazione, la conseguente configurazione del dolo come generico o specifico – rivela una omogeneità complessiva degna di considerazione unitaria, già messa in luce dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, e tale da non consentire differenziazioni normative irragionevoli, come specificamente attestato: i. dall’identità dei beni giuridici tutelati e costituzionalmente rilevanti e dall’integrare, entrambe le figure, reati plurioffensivi; ii. dall’essere la condotta tipica caratterizzata dall’uso della violenza o minaccia, sebbene per l’estorsione la coazione si presenti nella forma di vis compulsiva, e non di vis absoluta, come per la rapina; iii. dalla strutturazione come reati di danno; iv. dall’identità della pena detentiva edittale, che denota una considerazione omogenea dei due titoli di reato quanto all’offensività astratta e all’idoneità che i fatti concreti si discostino da essa; v. dall’identico sistema di circostanze aggravanti speciali, cui si è aggiunta l’attenuante del fatto di lieve entità, per effetto di pronuncia di illegittimità costituzionale; vi. dalla previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza di reato per entrambe le fattispecie, anche nella forma non aggravata; vii. dai benefici penitenziari, rientrando entrambe le figure aggravate nella c.d. seconda fascia di reati, per i quali tale concessione è ammessa). (Precedenti: S. 171/2025 - mass. 47109; S. 86/2024 - mass. 46164).
sentenza 44/2026massima n. 47371 Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Possibilità di applicazione allorché si proceda per il delitto consumato di estorsione non aggravata – Omessa previsione, a differenza di quanto previsto per il reato di rapina non aggravata – Denunciata violazione dei principi di proporzionalità e di personalità della responsabilità penale, nonché di finalità rieducativa della pena – Irrilevanza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 210010).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Pavia e dal Tribunale di Cassino, sez. penale, in composizione monocratica in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto consumato previsto dall’art. 629, primo comma, cod. pen. Entrambi i rimettenti censurano la disposizione codicistica anche con riferimento al delitto consumato di estorsione semplice, mentre nei giudizi a quibus si procede per tentata estorsione.
sentenza 44/2026massima n. 47372 Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Applicabilità quando si procede per i delitti di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale e agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni – Esclusione – Irragionevolezza – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210010).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice. La disciplina censurata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., è manifestamente irragionevole, poiché esclude per i delitti di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, se commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto che è invece ammessa – dopo il d.lgs. n. 150 del 2022 – per il delitto di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, reato più grave in quanto rivolto in danno di un agente pubblico collegiale e per questo punito più severamente. Per effetto del nuovo quadro normativo, è quindi venuta a determinarsi una distonia che ridonda a scapito del reo, anche sul piano della finalità rieducativa della pena. (Precedenti: S. 30/2021 - mass. 43628; O. 82/2022 - mass. 44660).
Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Inapplicabilità ai reati di competenza del giudice di pace - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della pena - Questioni identiche ad altre già dichiarate manifestamente inammissibili per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 210010).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per motivazione lacunosa in punto di non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Lecce in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 Cost., dell’art. 131-bis cod. pen., il quale prevede una generale causa di esclusione della punibilità per i reati al di sotto di una soglia massima di gravità, nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Con l’ordinanza n. 224 del 2021 la Corte costituzionale ha adottato una analoga decisione con riguardo a questioni identiche, che il medesimo Giudice di pace di Lecce, nell’ambito di un diverso procedimento penale, aveva sollevato. Anche in questa occasione il rimettente, da un lato, si è limitato a dedurre censure generiche e meramente assertive, senza specificare i motivi della ritenuta violazione di ciascuno dei parametri costituzionali; dall’altro, in riferimento all’art. 24 Cost., la violazione è soltanto indicata. (Precedente: O. 224/2021 - mass. 44397).
Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Inapplicabilità ai reati di competenza del giudice di pace - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della pena - Questioni identiche ad altre già riproposte senza aggiungere argomenti ulteriori o diversi di censura - Manifesta infondatezza delle questioni. (Classif. 210010).
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Lecce in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell’art. 131-bis cod. pen., il quale prevede una generale causa di esclusione della punibilità per i reati al di sotto di una soglia massima di gravità, nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Il rimettente, come nel giudizio deciso con ord. n. 224/2021, trascura la sent. n. 120/2019 senza aggiungere argomenti ulteriori o diversi di censura rispetto a quelli già vagliati nella sentenza citata. Il fatto che il giudice onorario di pace, con il d.lgs. n. 116 del 2017, sia divenuto “stabile” e siano state attribuite allo stesso maggiori competenze sono argomenti invocati in modo generico e senza chiarire il nesso con le questioni sottoposte all’esame odierno. (Precedente: O. 224/2021 - mass. 44397).
Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Inapplicabilità al delitto di incendio boschivo colposo - Denunciata disparità di trattamento e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Preclusione introdotta a seguito di novella entrata in vigore successivamente alla data di commissione del reato per cui si procede nel giudizio a quo - Conseguente applicabilità della disciplina previgente più favorevole - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 210010).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3), cod. pen., laddove prevede che in relazione al delitto di incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. il giudice non possa ritenere l’offesa di particolare tenuità. L’esclusione censurata – introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022 – non può trovare applicazione nel giudizio a quo nel quale si procede per un reato commesso anteriormente a tale data. Stante, infatti, la natura sostanziale della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto – soggetta come tale alle regole sulla successione delle leggi penali nel tempo (art. 2 cod. pen.) e al principio di irretroattività in peius (art. 25, secondo comma, Cost.) – il rimettente è tenuto ad applicare la più favorevole disciplina previgente, che estendeva la non punibilità ai reati con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, e dunque anche all’incendio boschivo colposo. (Precedente: S. 120/2019 - mass. 42379).
Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Criteri di determinazione della pena, a seguito di novella introdotta mediante decreto legislativo - Esclusione delle circostanze ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale - Denunciata violazione dei criteri di delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 210010).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata, in via principale, dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 76 Cost. – dell’art. 131-bis, quinto comma, primo periodo, cod. pen., nella parte in cui prevede che, ai fini della determinazione della pena detentiva in vista dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui al primo comma del medesimo articolo, non si tiene conto delle circostanze «ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale». È del tutto coerente con il criterio direttivo contenuto nell’art. 1, comma 1, lett. m), della legge n. 67 del 2014, volto all’introduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che il legislatore delegato, nello specificare la portata operativa dell’istituto, abbia previsto che la soglia edittale di pena detentiva – fissata nella delega in cinque anni di reclusione – debba essere calcolata tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti in grado di dare luogo a figure sostanzialmente autonome di reato, connotate da uno specifico disvalore e per questo tali da escludere in re ipsa la tenuità (o l’inverso, in caso di attenuanti ad effetto speciale). Nessun rilievo ha poi la diversa disciplina prevista per la messa alla prova dell’imputato e per le pene della reclusione e dell’arresto domiciliare, trattandosi di fattispecie eterogenee e, nel caso della messa alla prova (ove la soglia di pena detentiva è determinata unicamente sulla fattispecie base), di un istituto regolato direttamente dalla legge del 2014, a dimostrazione a contrario della fisiologica attribuzione al legislatore delegato di uno spazio discrezionale nello svolgimento della delega con il solo limite della manifesta irragionevolezza.
Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Criteri di determinazione della pena, a seguito di novella introdotta mediante decreto legislativo - Esclusione delle circostanze ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale - Esclusione, in tal caso, del giudizio di bilanciamento - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 210010).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata, in via subordinata, dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 131-bis, quinto comma, secondo periodo, cod. pen., limitatamente alle parole «[i]n quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69». Il divieto di bilanciamento, previsto dalla disposizione censurata ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, delle circostanze aggravanti a effetto speciale o autonome con eventuali circostanze attenuanti a effetto comune, è frutto di una scelta legislativa non manifestamente irragionevole. Tale disposizione, infatti, diversamente dalle ipotesi di “ordinaria” inoperatività del bilanciamento di circostanze, detta una regola riguardante l’esercizio dei poteri del giudice in vista dell’applicazione della predetta causa di non punibilità, che è pur sempre un istituto derogatorio ed eccezionale, ma senza che il giudizio di bilanciamento resti precluso nel momento di applicazione della sanzione in concreto. La disposizione censurata, pertanto, anche da questo punto di vista non si pone in contrasto con il principio di offensività, poiché l’applicazione o meno dell’esimente viene fatta dipendere dalla sussistenza di una circostanza aggravante che, comminando una pena distinta da quella prevista per la fattispecie base, esprime un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello della fattispecie non aggravata. (Precedenti: S. 217/2023 - mass. 45907; S. 201/2023 - mass. 45852; S. 197/2023 - mass. 45844, 45845; S. 188/2023 - mass. 45841; S. 117/2021 - mass. 43901; S. 260/2020 - mass. 43109).
Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Applicazione al reato di resistenza a un pubblico ufficiale, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni - Esclusione - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Assenza di argomenti nuovi e diversi - Manifesta infondatezza della questione. (Classif. 210010)
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecco in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 131- bis , secondo comma, secondo periodo, cod. pen., nella parte in cui stabilisce che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità nei casi di cui all'art. 337 cod. pen., quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni. Il rimettente non apporta argomenti nuovi e diversi da quelli già esaminati con la sopravvenuta sentenza n. 30 del 2021, che ha giudicato non manifestamente irragionevole l'esclusione del reato di resistenza a pubblico ufficiale dal campo applicativo dell'esimente di particolare tenuità del fatto, in considerazione della complessità del bene giuridico protetto, non limitato al corretto funzionamento della pubblica amministrazione, ma inclusivo della sicurezza e libertà di determinazione delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni; esclusione ora peraltro circoscritta - per effetto delle modifiche recate alla disposizione censurata dal d.l. n. 130 del 2020, come convertito - ai reati commessi in danno dei soli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, ritenuti più esposti a condotte resistenziali di tipo violento. ( Precedenti: S. 30/2021 - mass. 43628; O. 224/2021 - mass. 44398; O. 214/2021 - mass. 44330; O. 165/2021 - mass. 44119; O. 111/2021 - mass. 43877; O. 204/2020 - mass. 42950; O. 93/2020 - mass. 43421; O. 81/2020 - mass. 42576 ).
sentenza 82/2022massima n. 44660 Thema decidendum - Questioni aventi ad oggetto disposizioni formalmente diverse - Ampia coincidenza delle questioni e dei parametri - Carattere potenzialmente assorbente di una delle questioni sollevate - Riunione dei relativi giudizi.
Vanno riuniti e decisi con unica sentenza i giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 131- bis , secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 53 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 77 del 2019, e dell'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 53 del 2019, come convertito. Sussiste non soltanto un'ampia coincidenza delle questioni e dei parametri, ma nel secondo giudizio viene sollevata anche una questione potenzialmente assorbente, qual è la denuncia di violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., che, ove risultasse fondata, eliderebbe in radice la norma censurata. ( Precedenti citati: sentenze n. 186 del 2020, n. 288 del 2019, n. 169 del 2017 e n. 154 del 2015 ).
sentenza 30/2021massima n. 43623 Riguarda ancheart. 16 d.l. 53/2019
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens ininfluente sui termini delle questioni sollevate - Esclusione della restituzione degli atti ai rimettenti.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131- bis , secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 53 del 2019, come convertito, non è disposta la restituzione degli atti ai rimettenti. Lo ius superveniens di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 130 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 173 del 2020, infatti, incide solo parzialmente sulle norme della cui costituzionalità si dubita, senza mutare i termini delle questioni sollevate dai giudici a quibus. (Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, non ogni nuova disposizione che modifichi, integri o comunque incida su quella oggetto del giudizio di costituzionalità richiede una nuova valutazione del giudice a quo circa la perdurante sussistenza dei presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, ben potendo la Corte costituzionale ritenere essa stessa che la nuova disposizione non alteri la norma quanto alla parte oggetto della censura, oppure che la modifichi in aspetti marginali o in misura non significativa, sicché permangano attuali le valutazioni del rimettente sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenza n. 125 del 2018; ordinanza n. 185 del 2020 ).
sentenza 30/2021massima n. 43624 Riguarda ancheart. 16 d.l. 53/2019
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione delle censure - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione delle censure, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131- bis , secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 53 del 2019, come converito. I rimettenti hanno diffusamente motivato la loro valutazione di non manifesta infondatezza delle questioni. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza è causa di inammissibilità della questione incidentale quando sussiste la carenza di un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la norma censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato. ( Precedenti citati: sentenze n. 54 del 2020, n. 33 del 2019 e n. 240 del 2017 ).
sentenza 30/2021massima n. 43625 Riguarda ancheart. 16 d.l. 53/2019
Reati e pene - Cause di esclusione della punibilità - Particolare tenuità del fatto - Possibile applicazione al caso di resistenza a un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni - Esclusione - Denunciata violazione del principio convenzionale di proporzionalità - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49, par. 3, CDFUE - dell'art. 131- bis , secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 53 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 77 del 2019, secondo cui l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma del medesimo art. 131- bis , nei casi di cui all'art. 337 cod. pen., quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. Il rimettente - pur chiamato a pronunciarsi in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale, il quale, all'evidenza, non attiene all'ambito di attuazione del diritto dell'Unione europea - non ha fornito alcuna motivazione in proposito. Per costante giurisprudenza costituzionale, la CDFUE può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo. ( Precedenti citati: sentenze n. 278 del 2020, n. 254 del 2020, n. 194 del 2018 e n. 63 del 2016 ).
sentenza 30/2021massima n. 43626 Riguarda ancheart. 16 d.l. 53/2019
Reati e pene - Cause di esclusione della punibilità - Particolare tenuità del fatto - Possibile applicazione al caso di resistenza a un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni - Esclusione - Disposizione introdotta in sede di conversione di decreto-legge - Denunciata eterogeneità rispetto al contenuto originario e alla finalità complessiva del decreto-legge - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Torre Annunziata in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 53 del 2019, conv. con modif. nella legge n. 77 del 2019, che, modificando l'art. 131- bis , secondo comma, cod. pen., dispone che, agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma del medesimo articolo, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. L'addizione operata dalla legge di conversione - finalizzata ad assicurare una maggiore tutela ai pubblici ufficiali quali tramite necessario dell'agire della pubblica amministrazione - non è eterogenea rispetto alla materia della pubblica sicurezza, di cui variamente si occupa il d.l. n. 53 del 2019. ( Precedenti citati: sentenze n. 191 del 2020, n. 156 del 2020, n. 284 del 2019, n. 120 del 2019, n. 314 del 1995 e n. 341 del 1994; ordinanze n. 279 del 2017 e n. 425 del 1996 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata, che non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nell'atto con forza di legge; tuttavia un difetto di omogeneità, rilevante come violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., si determina solo quando la disposizione aggiunta in sede di conversione sia totalmente «estranea», o addirittura «intrusa», cioè tale da interrompere ogni nesso di correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. La coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione rispetto alla disciplina originaria del decreto-legge può essere valutata sia dal punto di vista oggettivo e materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico. Per i decreti-legge a contenuto plurimo, eterogeneo ab origine , occorre considerare specificamente il profilo teleologico, cioè l'osservanza della ratio dominante che li ispira. ( Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2020, n. 247 del 2019, n. 226 del 2019, n. 181 del 2019, n. 169 del 2017, n. 154 del 2015, n. 145 del 2015, n. 251 del 2014 e n. 32 del 2014; ordinanze n. 204 del 2020, n. 93 del 2020 e n. 34 del 2013 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, le cause di non punibilità costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, sicché la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono da un lato la norma generale e dall'altro la norma derogatoria, giudizio che appartiene primariamente al legislatore, dal che discende che le scelte del legislatore relative all'ampiezza applicativa della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. sono sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta. ( Precedenti citati: sentenze n. 156 del 2020, n. 207 del 2017, n. 140 del 2009 e n. 8 del 1996 ).
sentenza 30/2021massima n. 43627 Riguarda ancheart. 16 d.l. 53/2019
Reati e pene - Cause di esclusione della punibilità - Particolare tenuità del fatto - Possibile applicazione al caso di resistenza a un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni - Esclusione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza, della finalità rieducativa della pena, nonché del principio di proporzionalità - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate complessivamente dai Tribunali di Torino e di Torre Annunziata in riferimento agli artt. 3 25, secondo comma e 27, primo e terzo comma, Cost. - dell'art. 131- bis , secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 53 del 2019, conv. con modif. nella legge n. 77 del 2019, secondo cui, agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma del medesimo art. 131- bis , l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. La scelta legislativa di escludere dal campo di applicazione dell'esimente di tenuità il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è manifestamente irragionevole, poiché corrisponde alla peculiare complessità del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, laddove il normale funzionamento della pubblica amministrazione include anche la sicurezza e la libertà di determinazione delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni. La norma censurata non è neppure contrastante con i principi di proporzionalità e di finalismo rieducativo della pena, considerato che i criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., richiamati dall'art. 131- bis , primo comma, cod. pen., seppure non rilevano agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità, mantengono tuttavia la loro ordinaria funzione di dosimetria sanzionatoria, unitamente a quelli di cui al secondo comma del medesimo art. 133. Infine, i tertia addotti dai rimettenti nella prospettiva dell'art. 3 Cost. risultano sprovvisti dell'omogeneità necessaria a impostare il giudizio comparativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 156 del 2020, n. 284 del 2019, n. 120 del 2019, n. 314 del 1995 e n. 341 del 1994; ordinanze n. 279 del 2017 e n. 425 del 1996 ).
sentenza 30/2021massima n. 43628 Riguarda ancheart. 16 d.l. 53/2019
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Lacunosa motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen.). (Classif. 112003).
La deduzione di censure generiche e meramente assertive, senza specificare i motivi della ritenuta violazione di ciascuno dei parametri costituzionali, determina la manifesta inammissibilità delle questioni proposte. ( Precedenti: O. 159/2021 - mass. 44115; O. 250/2019 - mass. 40860 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per motivazione lacunosa in punto di non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Lecce in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 Cost., dell'art. 131- bis cod. pen., il quale prevede una generale causa di esclusione della punibilità per i reati al di sotto di una soglia massima di gravità, nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Da un lato, il rimettente si è limitato a dedurre censure generiche e meramente assertive, senza specificare i motivi della ritenuta violazione di ciascuno dei parametri costituzionali; dall'altro, in riferimento all'art. 24 Cost., la violazione è soltanto indicata).
Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Inapplicabilità ai reati di competenza del giudice di pace - Ragioni giustificatrici - Caratteri peculiari del procedimento penale davanti al giudice di pace (nel caso di specie: manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen., analoghe ad altre già dichiarate non fondate e promosse in assenza di argomenti nuovi). (Classif. 210010).
Le ragioni che giustificano, sul piano del rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, l'alternatività degli istituti di cui agli artt. 131- bis cod. pen., applicabile ai reati rientranti nella competenza del tribunale, e 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, applicabile ai reati di competenza del giudice di pace, risiedono nelle connotazioni peculiari dei reati di competenza del giudice di pace e del procedimento innanzi a quest'ultimo - orientato, più che alla repressione del conflitto sotteso al singolo episodio criminoso, alla sua composizione, oltre che a finalità deflattive - rispetto ai reati di competenza del tribunale. ( Precedenti: S. 120/2019 - mass. 42379; S. 120/2019 - mass. 42379; S. 207/2017 - mass. 41153 ). Il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri peculiari che esso presenta. ( Precedenti: S. 426/2008 - mass. 33058; O. 28/2007 - mass. 31001 - mass. 31002; O. 415/2005 - mass. 29940; O. 228/2005 - mass. 2944 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Lecce, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 131- bis cod. pen., il quale prevede una generale causa di esclusione della punibilità per i reati al di sotto di una soglia massima di gravità, nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Il rimettente non ha aggiunto argomenti ulteriori o diversi di censura rispetto a quelli già vagliati nella sentenza n. 120 del 2019, depositata in data antecedente all'ordinanza di rimessione, che ha dichiarato non fondata analoga questione).