Art. 167 c.p. — Estinzione del reato
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[1]Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato e' estinto.
[2]In tal caso non ha luogo l'esecuzione della pena e cessa l'esecuzione delle pene accessorie.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 28 febbraio 1990 · versione 0 su Normattiva