Art. 167 c.p.Estinzione del reato

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[1]Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato e' estinto.

[2]In tal caso non ha luogo l'esecuzione della pena e cessa l'esecuzione delle pene accessorie.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 28 febbraio 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art167 · fonte su Normattiva