Art. 17 c.p.Pene principali: specie

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[1]Le pene principali stabilite per i delitti sono:

[2]1° la morte;

[3]2° l'ergastolo;

[4]3° la reclusione;

[5]4° la multa.

[6]Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

[7]1° l'arresto;

[8]2° l'ammenda.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art17 · fonte su Normattiva