Art. 170 c.p.Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

[1]Quando un reato e' il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.

[2]La causa estintiva di un reato, che e' elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.

[3]L'estinzione di taluno fra piu' reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art170 · fonte su Normattiva