Alla Commissione parlamentare parve che tutta la disciplina degli atti a titolo gratuito od oneroso compiuti dal colpevole prima o dopo il reato (articoli 192, 193, 194) dovesse essere lasciata al codice civile, per non pregiudicare la riforma di questo codice, specialmente in materia d'azione pauliana. Codesto timore non mi è parso fondato. Il legislatore civile provvederà in via generale come riterrà più opportuno; il codice penale si limita a disciplinare la materia speciale delle obbligazioni nascenti da quei torti civili che costituiscono anche reato. Rimandare al codice civile le disposizioni di cui si tratta significherebbe differire una riforma che ha carattere d'urgenza, e che è connessa strettamente con la materia penale. Conviene inoltre notare che il codice penale ha adottato regole più rigorose di quelle della comune azione pauliana, la quale, come è noto, praticamente è quasi sempre priva di utili effetti.
Relazione al Codice penale (1930), n. 98
La Commissione parlamentare propose, in via principale, la soppressione delle disposizioni (articoli 196, 197) riguardanti l'obbligazione civile per le ammende inflitte a persone dipendenti, e, subordinatamente, la comminazione di una vera e propria pena per coloro che non hanno vigilato o impedito il fatto, ovvero una responsabilità solidale civile derivante dalla mancata vigilanza o dal principio di rappresentanza. Sembrò alla Commissione che quelle disposizioni contenessero un'evidente deroga al principio: peccata suos tenent auctores, perchè, se il colpevole è insolvibile, è l'innocente che paga per lui. Ma non con le disposizioni di cui si tratta viene derogato al principio: peccata suos tenent auctores, bensì, se mai, con il sistema, accolto nell'articolo 60 del codice penale del 1889, a cui in sostanza la Commissione preferirebbe ritornare, e con il quale si può forse dire che venga stabilita una responsabilità penale indiretta. Nei casi preveduti negli articoli in esame, invece, si ha un'obbligazione civile a garanzia dell'adempimento di una obbligazione penale. A tale obbligazione civile non può assegnarsi carattere di obbligazione solidale (come subordinatamente propose la Commissione), perchè la solidarietà presuppone unicità di fatto e pluralità d'autori, ciò che non ricorre nell'ipotesi presente. Non mi sembra poi esatta l'osservazione che è l'innocente che paga per il condannato insolvibile, perchè la persona civilmente obbligata per l'ammenda è colpevole, sebbene non penalmente, di un tatto illecito proprio e distinto da quello del contravventore (obbligo di fare osservare la disposizione violata). L'obbligato civilmente per l'ammenda può essere anche una persona giuridica, diversa dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni. Ma questa disposizione non incontrò l'approvazione della Commissione parlamentare, la quale osservò che l'interprete potrebbe vedere in essa il regolamento generale della responsabilità degli enti pubblici, escluso lo Stato e gli enti autarchici territoriali, per gli atti illeciti compiuti dai loro rappresentanti e dipendenti, e che in ogni modo non è giustificata l'eccezione riguardante lo Stato, le Provincie e i Comuni, perchè l'importanza delle loro funzioni non può infrangere l'unità del principio. Non mi pare che alcun interprete possa ragionevolmente dedurre da una norma particolarissima, che stabilisce una responsabilità per determinate e ben precisate ipotesi contravvenzionali, il convincimento che invece si tratta nientemeno che del regolamento generale della responsabilità degli enti pubblici, diversi dallo Stato e dagli enti autarchici territoriali, per gli atti illeciti dei rappresentanti e dei dipendenti. Nè credo si possa ritenere ingiustificata l'eccezione riguardante lo Stato, le Provincie e i Comuni. Essa invero è dovuta non tanto all'importanza delle funzioni, quanto alla circostanza che da tali enti emanano le norme che possono essere violate dai dipendenti, di guisa che, senza l'eccezione di cui si tratta, lo Stato, ad esempio, verrebbe a pagare a sè stesso. E una simile partita di giro si avrebbe anche per le Provincie e per i Comuni, perchè, come è noto, questi enti sono autorizzati ad emanare norme penali contravvenzionali, in base alla loro potestà regolamentare. TITOLO VIII. Delle misure amministrative di sicurezza.
Relazione al Codice penale (1930), n. 99