Art. 196 c.p.Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente

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[1]Nelle contravvenzioni commesse da chi e' soggetto all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita', o incaricata della direzione o vigilanza, e' obbligata, in caso d'insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di contravvenzione a disposizioni che essa era tenuta a far osservare, e della quale non debba rispondere penalmente.

[2]Qualora anche la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art196 · fonte su Normattiva