Art. 23 c.p.
Reclusione
[1]La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
[2]Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, puo' essere ammesso al lavoro all'aperto.
[3]Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva