Art. 272 c.p. — Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale
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[1]Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della societa', e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
[2]Se la propaganda e' fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni.
[3]Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 10 luglio 1966 · versione 0 su Normattiva