Art. 272 c.p.Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale

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[1]Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della societa', e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[2]Se la propaganda e' fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni.37 Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

37

La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno - 6 luglio 1966, n. 87 (in G.U. 1ª s.s. 9/7/1966, n. 168) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 10 luglio 1966 al 28 marzo 2006 · versione 40 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art272 · fonte su Normattiva