Art. 333 c.p.Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 29 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]Il pubblico ufficiale, l'impiegato incaricato di un pubblico servizio, il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessita' non organizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita', il quale abbandona l'ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbarne la continuita' o la regolarita', e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

[2]La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l'ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuita' o la regolarita'.

[3]La pena e' aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato nocumento.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 29 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art333 · fonte su Normattiva