Art. 333 c.p. — Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro
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[1]Il pubblico ufficiale, l'impiegato incaricato di un pubblico servizio, il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessita' non organizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita', il quale abbandona l'ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbarne la continuita' o la regolarita', e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
[2]La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l'ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuita' o la regolarita'.
[3]La pena e' aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato nocumento.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 29 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva