Art. 334 c.p.

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[1]Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

[2]Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire trecento a tremila, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, e affidata alla sua custodia.

[3]La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire tremila, se il fatto e' commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 agosto 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art334 · fonte su Normattiva