Art. 334 c.p.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1978 al 15 dicembre 1981. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila. 83

[2]Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire trecento a tremila, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, e affidata alla sua custodia.

[3]La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire tremila, se il fatto e' commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413

83

Il D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per il reato previsto dal primo comma dell'art. 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978.

Testo vigente dal 5 agosto 1978 al 15 dicembre 1981 · versione 83 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art334 · fonte su Normattiva