Art. 337 c.p. — Resistenza a un pubblico ufficiale
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Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 10 novembre 1944 · versione 0 su Normattiva