Art. 342 c.p.Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

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[1]Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorita' costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2]La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

[3]La pena e' della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

[4]Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 10 novembre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art342 · fonte su Normattiva