Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - Causa di non punibilità - Reato di favoreggiamento personale - Dichiarazioni non veritiere rese da imputati alla polizia giudiziaria che agisca di propria iniziativa - Inapplicabilità della ritrattazione, come causa di non punibilità - Prospettata, irragionevole, difformità di disciplina, rispetto alle informazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria che agisca su delega - Questione già oggetto di esame - Carenza di argomenti o profili nuovi - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria che agisca di propria iniziativa, abbia reso dichiarazioni false o reticenti. Infatti - posto che non esiste un diritto costituzionale alla ritrattazione delle false dichiarazioni rese nel processo penale, sicché deve riconoscersi in materia un'ampia discrezionalità del legislatore - la sentenza n. 424 del 2000, pronunciandosi su questione analoga, ha già escluso irrazionali contraddizioni tra la disciplina censurata e la disciplina delle dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria che agisca su delega di questi, per le quali, invece, la causa di non punibilità, in caso di ritrattazione, è prevista. - V. citata sentenza n. 101/1999 con la quale è stata estesa la causa di non punibilità della ritrattazione alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria che agisca su delega del p.m.
Riguarda ancheart. 351 Codice di procedura penaleart. 372 Codice penaleart. 376 Codice penaleart. 370 Codice di procedura penaleart. 378 Codice penale
Processo penale - Favoreggiamento personale - Procedimento a carico di persona imputata del reato per aver reso dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero - Mancata previsione della sospensione del procedimento - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla diversa previsione nel caso di false informazioni fornite al pubblico ministero - Non comparibilita' dei due reati presi a confronto - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 378 cod. pen., in relazione all'art. 371-bis dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento iniziato a carico di chi abbia reso dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero allo svolgimento delle indagini. Infatti la disciplina di cui all'art. 371-bis, in tema di sospensione necessaria, ha natura eccezionale, in quanto derogatoria del generale principio di cui all'art. 2 cod. proc. pen., onde non è estensibile alla fattispecie prevista dall'art. 378 cod. proc. pen., a causa della diversa oggettività giuridica delle due fattispecie (le false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria sono soltanto una delle modalità con cui può essere concretamente commesso il delitto di favoreggiamento). - Sulla estensibilità della ritrattazione, quale causa di non punibilità, anche ai rei del delitto di cui all'art. 376 cod. proc. pen., si veda la sentenza n. 101/1999. - Sulla inconferenza, rispetto alla questione decisa, del richiamo alla sentenza n. 101/1999, v. sentenza n. 424/2000. - Sul generale principio della facoltatività della sospensione del procedimento, si veda la sentenza n. 208/1994. - Sulla identità di 'ratio' quale presupposto necessario per l'estensione analogica, si vedano le sentenze nn. 298 e 272/1994, nn. 383 e 283/1992, nonché le ordinanze nn. 484 e 140/1994. M.R.
sentenza 22/2001massima n. 26027 Riguarda ancheart. 378 Codice penale
REATO IN GENERE - REATO DI FALSE INFORMAZIONI AL PUBBLICO MINISTERO - PREVISIONE DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO FINO ALLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO NEL CORSO DEL QUALE SONO STATE ASSUNTE LE INFORMAZIONI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA IMMEDIATA PROCEDIBILITA' PREVISTA PER REATI ANALOGHI (ART. 378 COD. PEN.) - LESIONE DEI PRINCIPI DI INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' PERSONALE E DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - QUESTIONE SOLLEVATA SUCCESSIVAMENTE AL RIFIUTO DI MISURA CAUTELARE RICHIESTA DAL PUBBLICO MINISTERO - DIFETTO DI PREGIUDIZIALITA' - IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 371-bis, comma 2, c.p. sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 112 Cost., in quanto, avendo ad oggetto una norma di cui il rimettente ha fatto applicazione nel giudizio 'a quo', difetta di pregiudizialita' e di rilevanza. (Nella specie, il giudice 'a quo' censura la norma impugnata nella parte in cui non consente di procedere immediatamente nei confronti della persona che ha reso dichiarazioni false o reticenti al pubblico ministero, dopo aver respinto la richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura cautelare a carico dell'indagato per il reato 'de quo'). red.: F. Mangano
REATO IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI - AMBITO DI APPLICAZIONE - INAPPLICABILITA' PER ESPRESSO DIVIETO AL REATO DI FALSA TESTIMONIANZA - LEGISLAZIONE SUCCESSIVA IN MATERIA - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost. in relazione agli artt. 371-bis e 372 cod. pen., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, comma primo, l. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui non consente di applicare le sanzioni sostitutive previste dalla medesima legge al reato di cui all'art. 372 cod. pen. nella sua originaria formulazione, in quanto sono assunti come termini di raffronto fattispecie non omogenee sul piano sanzionatorio (falsa testimonianza e false informazioni al pubblico ministero). - S. nn. 249/1993, 254/1994. red.: S. Di Palma
sentenza 46/1996massima n. 22164 Riguarda ancheart. 60 legge 689/1981art. 11 d.l. 306/1992art. 372 Codice penale