Art. 401 c.p. — Provocazione al duello per fine di lucro
Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205.
Abrogato dal 13 luglio 1999 · versione 170 su Normattiva
Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205.
Abrogato dal 13 luglio 1999 · versione 170 su Normattiva
2 versioni dal 1930
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, e 15 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 1956); pronunciando con unica sentenza sulle questioni di legittimità costituzionale proposte dal Giudice istruttore militare del Tribunale militare di Cagliari con…
ECLI:IT:COST:1957:119 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 209
… primo comma dell'articolo 397 del codice penale, in luogo delle disposizioni degli articoli precedenti, si applicano: 1° quelle contenute nei capi terzo e quarto di questo titolo, nel caso di duello fra militari di grado diverso; 2° quelle relative ai reati contro…
Art. 395
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205…
Art. 204 — Sfida; accettazione; duello
Il militare, che sfida a duello altro militare di pari grado, anche se la sfida non e' accettata, e' punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare fino a due mesi. La stessa pena si applica al militare, che accetta la sfida, sempre che il duello…
Art. 399
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205…
Art. 201 — Inferiore che sfida il superiore; accettazione; duello
Il militare, che sfida a duello un superiore, anche se la sfida non e' accettata, e' punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare da sei mesi a due anni. Il superiore, che accetta la sfida, e' punito con la reclusione militare fino a un anno, sempre…
Art. 275
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Colui che si batte in duello in vece di chi vi ha direttamente interesse, subisce un aumento della pena stabilita per il delitto di duello, salvo che sia un prossimo congiunto, ovvero sia uno dei padrini o secondi, che si batta in vece del suo primo, assente (art. 399). Osservò la Commissione parlamentare che, anche in presenza del proprio primo, può accadere che il padrino o secondo si batta per lui, e però propose la soppressione della parola «assente». La formula di questa disposizione, anche sul punto rilevato dalla Commissione, non differisce da quella dell'articolo 242 del codice del 1889, la quale non ha mai dato luogo ad autorevoli censure. La condizione dell'assenza del «primo» è posta per non estendere l'esclusione dell'aggravante a. casi in cui non ricorre alcun apprezzabile motivo di sostituzione. Non può avvenire, da parte di chi osserva le norme cavalleresche, che un padrino o secondo si batta per il suo primo presente; se ciò avvenisse, si tratterebbe d'un duello irregolare, da punirsi come delitto comune. Può bensì accadere che il «primo», venuto sul terreno, rifiuti di battersi, costringendo così il padrino o secondo a battersi per lui, ma in tal caso, a norma delle consuetudini cavalleresche, il pusillanime verrebbe immediatamente ed ignominiosamente allontanato non essendo immaginabile che coloro, i quali hanno constatato la sua codardia, lo lascino tranquillamente assistere al debito di onore che il padrino o secondo compie per lui.
Relazione al Codice penale (1930), n. 148
L'articolo 407 del progetto definitivo puniva la divulgazione di verbali o di notizie riguardanti il duello. Considerò la Commissione parlamentare non essere giusto punire, tale divulgazione, quando non è punita quella di notizie concernenti ogni altro reato, anche più grave del duello. L'osservazione è esatta. All'uopo possono provvedere le leggi sulla stampa, ed anche l'Autorità di pubblica sicurezza, nei casi consentiti dalla legge. La disposizione è stata quindi soppressa. TITOLO IV. Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti.
Relazione al Codice penale (1930), n. 149
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art401 · fonte su Normattiva