Alle esigenze di una disciplina sistematica e completa della materia riguardante i vizi della volontà risponde anche la norma (art. 46) riguardante il costringimento fisico, per la quale non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto mediante violenza fisica (la violenza morale è preveduta nell'articolo 54), alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. La Commissione parlamentare ritenne superflua anche la dichiarazione di questa regola, a giustificare la quale valgono, peraltro, le ragioni esposte a proposito del caso fortuito e della forza maggiore. Ragioni, che qui hanno tanto maggiore efficacia, in quanto la dichiarazione del principio costituisce la necessaria premessa della conseguenza contenuta nel capoverso della stessa disposizione, per la quale, trattandosi di una coazione dovuta ad un fatto imputabile (e non meramente fisico come nell'ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore), l'autore della violenza risponde penalmente del fatto commesso dalla persona costretta. La Commissione predetta avrebbe voluto che questa norma venisse fusa con quella dell'articolo 48, la quale attribuisce la responsabilità penale del fatto commesso dalla persona ingannata a colui che con l'inganno l'ha determinata a commetterlo. Ma è manifesto che si tratta di due ipotesi essenzialmente diverse: nel primo caso viene in considerazione la violenza, nell'altro l'inganno, così che la confusione di questi elementi eterogenei non potrebbe certamente giovare alla semplicità e alla chiarezza. Anche l'espressione «non punibile», riferita alla persona coartata, non è piaciuta alla Commissione parlamentare, in quanto la violenza fisica esclude il reato e non la semplice punibilità. Conviene tuttavia considerare che il termine «non punibile» ha nel codice un significato generico, e non ristretto alle cause che esimono da pena. Esso comprende ogni causa per la quale il fatto non può essere punito, all'infuori dei casi di non imputabilità. Il codice lo usa costantemente in tal senso (a differenza del codice del 1889, che lo adoperava in sensi diversi) e lo ha preferito alle espressioni specifiche per non pregiudicare, di fronte alla varietà dei casi, l'interpretazione giurisprudenziale e l'elaborazione dottrinale. Non v'è ragione, quindi, di modificare la formula, la quale risponde perfettamente allo scopo della disposizione e alle necessità della pratica.
Relazione al Codice penale (1930), n. 31
La Commissione parlamentare propose di semplificare la formula dell'articolo concernente l'errore di fatto (art. 47); ma non è agevole comprendere in qual senso sarebbe dovuta avvenire tale semplificazione. A qualche Commissario parve strano che l'errore dovuto a colpa faccia diventare colposo un reato doloso; e strano invero sarebbe, se esatta fosse l'osservazione. Ma in verità non si tratta della trasformazione di un delitto doloso in uno colposo, perchè nell'articolo 47 è detto soltanto che, esclusa la punibilità a titolo di dolo, per errore di fatto, può residuare una responsabilità a titolo di colpa, quando l'errore è dovuto a colpa. Non si può pertanto parlare di delitto doloso quando il dolo viene escluso, e quindi non si può dire, se non in senso volgare e improprio, che il delitto doloso (che non esiste) si tramuta in colposo. Del resto il codice, anche su questo punto, ha accolto le conclusioni della migliore dottrina italiana, la quale insegna che, escluso il dolo a cagione dell'errore di fatto, rimane da esaminare la causa di tale errore: se questo dipende dal fortuito, il fatto non è punibile; se invece dipende da colpa, si ha punibilità a titolo di colpa, quando si tratta, naturalmente, di un delitto punibile per questo titolo. Come ho spiegato nella mia Relazione sul progetto definitivo (n. 62), l'errore di fatto che esclude il dolo si verifica quando l'agente o l'omittente ha obiettivamente violato la norma penale, ritenendo però, per errore di fatto, che la sua condotta non concretasse gli elementi costitutivi del delitto. Ora è evidente che tale violazione, se non è dolosa, può essere colposa, e quindi punibile per questo titolo, quando la legge prevede quell'azione od omissione tra i delitti colposi. Non sarà punibile per nessun titolo chi toglie la cosa altrui credendola propria (non costituendo delitto il furto colposo); ma sarà invece punibile per omicidio colposo chi, ritenendo erroneamente d'essere aggredito, uccide il supposto aggressore, qualora risulti che tale errore non dipende dal caso fortuito, bensì da imprudenza o negligenza. Un altro Commissario avrebbe voluto si dicesse, che chi cade in errore non risponde penalmente nè a titolo di dolo nè a titolo di colpa; mentre chi versa in colpa risponde a titolo di colpa. È chiaro però che questa proposta riafferma il principio accolto nel codice, ma in modo non già più semplice, bensì più involuto e meno preciso.
Relazione al Codice penale (1930), n. 32