Art. 479 c.p.Falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 25 dicembre 1980. Leggi il testo vigente →

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto e' stato da lui compiuto o e' avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 dicembre 1980 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art479 · fonte su Normattiva