Art. 479 c.p. — Falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
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Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto e' stato da lui compiuto o e' avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 dicembre 1980 · versione 0 su Normattiva