L'articolo 509 del progetto definitivo considerava l'aggiotaggio come un delitto non più di danno, ma di pericolo, senza richiedere alcun fine specifico. Ciò conduceva a punire a titolo di delitto perfetto e con pene non lievi chi diffondesse notizie false, esagerate o tendenziose anche senza il fine di cagionare pregiudizio al corso normale dei titoli o dei valori e anche quando il pregiudizio non si fosse affatto verificato. Una più attenta considerazione mi ha indotto a modificare la prima parte del predetto articolo 509 (501 del codice), richiedendo come elemento costitutivo del delitto di pericolo il fine di turbare il mercato interno dei valori e delle merci, il che è quanto dire lo scopo di cagionare fraudolentemente il rialzo o il ribasso dei prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio, pur senza richiedere che tale rialzo o ribasso si sia effettivamente verificato. Che se l'aumento o la diminuzione dei prezzi delle merci o dei valori effettivamente si verifica, si ha il delitto di aggiotaggio punito dal capoverso dell'articolo 501 come delitto di danno, che richiede di necessità la consumazione. La ragione che mi ha indotto a tali modificazioni è principalmente la necessità di evitare che nella pratica applicazione della legge finiscano col cadere sotto le sanzioni del codice come delitto di aggiotaggio quei fatti di incauta diffusione di notizie non sufficientemente controllate, facili a verificarsi negli ambienti di borsa e dovute non già a dolo, ma a colpa, cioè a spirito di vaniloquio, a tendenze naturalmente pessimistiche, a scarso spirito di riflessione. Sottile, infatti, e anzi capillare, nella teoria e più ancora nella pratica, è la differenza tra il dolo di pericolo nei delitti di pericolo e la colpa nei delitti di danno e di pericolo. L'uno consiste infatti non solo nella coscienza, ma altresì nella volontà di produrre il pericolo; l'altro nella conoscenza del pericolo, ma senza la volontà di effettivamente produrlo. Non era poi il caso di convertire l'ipotesi delittuosa della prima parte dell'articolo 509 del progetto in un'ipotesi contravvenzionale, perchè, non potendosi distinguere in questa, come in ogni altra contravvenzione, l'ipotesi del dolo da quella della colpa, ne sarebbe, di conseguenza, derivato che anche la colposa diffusione delle notizie in discorso sarebbe stata punita sia pure a semplice titolo contravvenzionale, ciò che ho voluto appunto evitare per non turbare, con la minaccia incombente di interventi penali per fatti commessi senza prava intenzione, ambienti facili a commuoversi, con conseguenze non di rado dannose per il pubblico credito.
Relazione al Codice penale (1930), n. 166