Art. 560 c.p.Concubinato

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[1]Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, e' punito con la reclusione fino a due anni.

[2]La concubina e' punita con la stessa pena.

[3]Il delitto e' punibile a querela della moglie.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 11 dicembre 1969 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art560 · fonte su Normattiva