Art. 568 c.p. — Occultamento di stato di un figlio
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Chiunque depone o presenta un fanciullo, gia' iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 7 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva