Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FAMIGLIA - PATRIA POTESTA' - COD. PEN., ART. 574 - SOTTRAZIONE ALLA PATRIA POTESTA' - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 29 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. FAMIGLIA - PATRIA POTESTA' - COD.CIV., ART. 316 - ESERCIZIO ATTRIBUITO IN VIA PRIMARIA AL PADRE - NON VIOLA L'ART. 29, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 574 c.p. e dell'art. 316 c.c., sollevate in relazione agli artt. 3 e 29 Cost., sono manifestamente infondate in quanto gia' decise con le sentenze n. 102 del 1967 e n. 54 del 1969.
Riguarda ancheart. 316 Codice civile
PATRIA POTESTA' - SOTTRAZIONE ALLA PATRIA POTESTA', PREVISTA E PUNITA DALL'ART. 574 C.P. - STRUTTURA DEL REATO - COINCIDENZA NELLA STESSA PERSONA DEL GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA' DELLA QUALITA' DI SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL REATO - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 574 SOLLEVATO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA' DEI CONIUGI - INFONDATEZZA.
L'oggetto del reato di cui all'art. 574 C.P. consiste nella tutela di particolari "status" personali nell'ambito del gruppo familiare, fra cui, in primo luogo, quello di esercente la patria potesta', spetti questo esercizio al padre o, in ipotesi subordinata, alla madre. Detta struttura del reato impedisce di far coincidere nella stessa persona dell'esercente la patria potesta' la qualita' di soggetto attivo e di soggetto passivo del medesimo. Il livellamento "in toto" della posizione di entrambi i genitori e la conseguente inclusione nell'ipotesi delittuosa anche di quello esercente la patria potesta' presupporrebbe, e nello stesso tempo determinerebbe, invece, un'alterazione della figura del reato, del resto gia' considerata inammissibile dalla precedente sentenza n. 9 del 1964. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro la prima parte del primo comma dell'articolo 574 C.P. per preteso contrasto con l'art. 29 Cost., nel presupposto che l'esclusione di colui che sia nell'esercizio della patria potesta' dall'ipotesi delittuosa di sottrazione, creerebbe una disuguaglianza giuridica nell'ambito delle posizioni rispettive che i coniugi assumono nella societa' coniugale.
PATRIA POTESTA' - TUTELA APPRESTATA DALL'ART. 574 PRIMO COMMA C.P. ALL'ESERCENTE LA PATRIA POTESTA' - DISTINZIONE SPEREQUATIVA FRA CONIUGE E CONIUGE - INSUSSISTENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA IN RELAZIONE ALL'ART. 29 COST. - INFONDATEZZA.
La tutela dell'esercizio della patria potesta' quale e' garantita dall'art. 574 C.P. non concreta una distinzione sperequativa tra coniuge e coniuge nel senso di una immunita' accordata irrazionalmente ad uno di essi, perche' l'esercizio della patria potesta' impone anche doveri la cui inosservanza potra' sempre dar luogo ai provvedimenti giudiziali di cui agli artt. 330 e 333 C.C., come pure, in caso di separazione legale, l'inosservanza delle statuizioni del giudice circa l'affidamento dei figli minori potra' essere sanzionata penalmente anche nei riguardi dell'esercente la patria potesta'.
FAMIGLIA - PATRIA POTESTA' - CODICE PENALE, ART. 574 - SOTTRAZIONE ALLA PATRIA POTESTA' - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 29, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 574 Cod. pen., nella parte in cui punisce la sottrazione del figlio minore al solo genitore esercente la patria potesta', sollevata in relazione agli artt. 29, secondo comma, e 3 Costituzione. Sotto il primo profilo, invero, la questione stessa e' gia' stata risolta con la sentenza della Corte n. 54 del 21 marzo 1969, che l'ha dichiarata infondata, mentre sotto il secondo se ne deve pure escludere con tutta evidenza la fondatezza, non sussistendo la pretesa arbitrarieta' del livellamento fra genitore non esercente la patria potesta' ed estranei alla famiglia mediante una eguale disciplina punitiva, trattandosi di soggetti tutti egualmente estranei alla situazione giuridica di possessori del particolare "status" del genitore esercente la patria potesta', che costituisce l'oggetto della tutela penale apprestata dalla norma impugnata, cosi' come chiarito dalla gia' ricordata sentenza. - S. n. 54/1969.
FAMIGLIA - PATRIA POTESTA' - COD. PEN., ART. 574, PRIMO COMMA - SOTTRAZIONE ALLA PATRIA POTESTA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA TRA I CONIUGI - INSUSSISTENZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 574 C.P. nella parte in cui limita la responsabilita' penale per il reato di sottrazione di minorenne alla sola ipotesi in cui la sottrazione avvenga in danno del genitore esercente la patria potesta' ai sensi dell'art. 316 C.C. cioe' di regola del padre, sollevata in relazione al principio di parita' fra i coniugi sancito dall'art. 29 della Costituzione. Il prospettato contrasto con il detto principio costituzionale e' stato escluso infatti a suo tempo con la sentenza n. 54 del 21 marzo 1969 della Corte costituzionale, la quale, inoltre, con la successiva ordinanza n. 130 del 1^ luglio 1969 ha gia' dichiarato la questione stessa manifestamente infondata. Cfr.: sent. n. 54 del 1969; ord. n. 130 del 1969.
EGUAGLIANZA DEI CONIUGI - COD. PEN., ART. 574 - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 29 COST. - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
La questione di legittimita' costituzionale relativa all'eventuale contrasto fra l'art. 574 del codice penale e gli artt. 3 e 29 della Costituzione, nel senso che la norma impugnata, escludendo che il marito possa commettere il delitto in essa previsto se sottrae alla moglie i figli minori, creerebbe nei suoi confronti una situazione di privilegio rispetto all'altro coniuge, e', assolutamente non rilevante in un giudizio nel quale sia imputata di quel delitto la moglie, in quanto, qualunque possa esserne la soluzione, non avrebbe alcuna influenza sulla decisione del processo a quo.
FAMIGLIA (DELITTI CONTRO LA) - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNI - DIRITTO DI QUERELA - LIMITAZIONE AL SOLO GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La sottrazione del minore o dell'incapace importa una offesa che colpisce non soltanto la posizione dell'esercente la patria potesta', ma tutta la famiglia, nella intera consistenza dei suoi interessi sociali, morali e affettivi. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, l'articolo 574 del c.p., nella parte di cui attribuisce il diritto di querela al solo genitore esercente la patria potesta'. Deve ritenersi anche illegittimo, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'art. 573 del c.p., nella parte in cui prevede identica limitazione del diritto di querela per il delitto di sottrazione consensuale di minorenni.
sentenza 9/1964massima n. 2040 Riguarda ancheart. 573 Codice penale