Art. 599 c.p.Provocazione

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[1]Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice puo' dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

[2]Non e' punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

[3]La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 febbraio 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art599 · fonte su Normattiva