Art. 609-bis c.p.Violenza sessuale

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[1]((Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

[2]Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

  • 1)abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
  • 2)traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

[3]Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non eccedente i due terzi)).

Testo vigente dal 6 marzo 1996 al 9 agosto 2019 · versione 153 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art609bis · fonte su Normattiva