Art. 609-novies c.p. — Pene accessorie ed altri effetti penali
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((La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:
- 1)la perdita della potesta' del genitore, quando la qualita' di genitore e' elemento costitutivo del reato;
- 2)l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
- 3)la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa)).
Testo vigente dal 6 marzo 1996 al 2 marzo 2006 · versione 153 su Normattiva