Art. 609-novies c.p. — Pene accessorie ed altri effetti penali
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[1]La condanna ((o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale)) per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:
- 1)la perdita della potesta' del genitore, quando la qualita' di genitore e' elemento costitutivo ((o circostanza aggravante)) del reato;
- 2)l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
- 3)la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.
[2]((La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori)).
Testo vigente dal 2 marzo 2006 al 23 ottobre 2012 · versione 209 su Normattiva