Art. 609-sexies c.p. — Ignoranza dell'eta' della persona offesa
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((Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonche' nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'eta' della persona offesa)).
Testo vigente dal 6 marzo 1996 al 23 ottobre 2012 · versione 153 su Normattiva