Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Unione europea - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - Evocazione delle relative disposizioni quali parametri interposti - Condizione - Necessità che la disciplina censurata ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione - Onere per il rimettente di illustrare le relative ragioni - Possibile utilizzo, in ogni caso, quali criteri interpretativi delle garanzie costituzionali (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la disposizione che, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, prevede la pena della reclusione da venticinque a trent'anni). (Classif. 258002).
L’evocazione di disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea quali parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale presuppone che la controversia all’esame del giudice rimettente ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 51 CDFUE. Le disposizioni della Carta possono comunque essere tenute in considerazione quali criteri interpretativi delle stesse garanzie costituzionali (Precedenti: S. 69/2025 - mass. 46910; S. 31/2025; S. 24/2025 - mass. 46684; S. 7/2025; S. 85/2024 - mass. 46181; S. 219/2023 - mass. 45887; S. 33/2021; S. 236/2016).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte di assise di Teramo, in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE – dell’art. 630, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, la pena della reclusione da venticinque a trent’anni in luogo della reclusione da dodici a venticinque anni, e, in via subordinata, nella parte in cui prevede la pena minima di venticinque anni, anziché di dodici anni di reclusione. La Corte rimettente non ha speso alcuna motivazione per dimostrare il coinvolgimento del diritto dell’Unione europea nella controversia sottoposta al suo esame).
Reati e pene - Proporzionalità (principio di) - Fondamento - Necessità di assicurare che la sanzione non risulti eccessiva rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto di reato - Conseguente limite alla discrezionalità del legislatore - Natura - Standard di legittimità costituzionale delle leggi penali e criterio ermeneutico per il giudice comune - Dovere del giudice di procedere ad una interpretazione restrittiva costituzionalmente orientata della disposizione incriminatrice o, in alternativa, di sollevare questione di legittimità costituzionale (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la disposizione che, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, prevede la pena della reclusione da venticinque a trent'anni). (Classif. 210050).
Il principio di proporzionalità della pena mira ad assicurare che la reazione sanzionatoria a un fatto di reato, pur offensivo del bene giuridico e colpevolmente realizzato, non risulti eccessiva rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto. (Precedenti: S. 83/2025 - mass. 46777; S. 86/2024 - mass. 46163; S. 244/2022 - mass. 45210).Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella selezione delle condotte punibili e nella determinazione delle sanzioni, entro il limite generale del principio di proporzionalità, la cui osservanza è oggetto di un controllo specialmente attento da parte della Corte costituzionale, in ragione dell’incidenza delle scelte di criminalizzazione sulla libertà personale e su numerosi altri diritti fondamentali. (Precedenti: S. 74/2025 - mass. 46752; S. 46/2024 - mass. 46029).Il principio di proporzionalità della pena opera non solo come standard di legittimità costituzionale delle leggi penali, ma anche come criterio che orienta la loro interpretazione e applicazione da parte del giudice comune, il quale è tenuto ad assicurare che la sanzione risulti proporzionata alla gravità del fatto, nel quadro di una doverosa interpretazione secundum constitutionem dei dati normativi, ferma restando la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale, laddove tali dati non permettano di raggiungere in via ermeneutica l’obiettivo dell’uniformazione a Costituzione.Il principio di proporzionalità della pena impone al giudice di espungere dalla fattispecie – nei limiti in cui il dato normativo lo consenta – condotte incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravità del compasso edittale, collocandosi in una zona in cui alla “formale” integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta non corrisponde, sul piano “sostanziale”, l’integrazione del nucleo di disvalore che dovrebbe caratterizzare quella fattispecie, secondo la stessa valutazione del legislatore riflessa nella misura della pena edittale; e ciò in particolare quando la mancata applicazione di una norma penale non comporta l’impunità tout court del fatto, ma l’applicazione – in luogo di un reato complesso – delle singole fattispecie criminose che lo compongono, così da assicurare comunque una risposta adeguata alla gravità del fatto e ragionevolmente dissuasiva, e però contenuta entro i limiti della proporzione.Il dovere di interpretazione restrittiva della fattispecie legale alla luce del principio di proporzionalità della pena non si pone in contrasto con il principio di legalità che, in ragione della sua ratio di garanzia, vieta di applicare la legge oltre i casi da essa contemplati, ma non è di ostacolo a che il giudice possa interpretare restrittivamente una disposizione incriminatrice, escludendone l’applicazione allorché sia chiaro che il suo testo plus dixit quam voluit. (Precedenti: S. 107/2025 - mass. 46877; S. 98/2021 - mass. 43904).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte di assise di Teramo, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 630, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, la pena della reclusione da venticinque a trent’anni in luogo della reclusione da dodici a venticinque anni, e, in via subordinata, nella parte in cui prevede la pena minima di venticinque anni, anziché di dodici anni di reclusione. La previsione di una pena edittale minima come quella indicata, pur ridotta di un terzo per effetto dell’attenuante della lieve entità del fatto introdotta dalla sentenza n. 68 del 2012, costituisce una sanzione manifestamente sproporzionata in casi come quelli all’esame nei giudizi a quibus – connotati da una privazione della libertà personale di poche decine di minuti finalizzata al conseguimento di un profitto di qualche centinaio di euro – del tutto eterogenei rispetto alle condotte sanzionate dal legislatore emergenziale degli anni Settanta, costituite da sequestri di lunghissima durata, per richieste di riscatto elevatissime e causa di gravi pericoli per la vita degli ostaggi. In queste ipotesi, tuttavia, il giudice possiede già gli strumenti ermeneutici che gli consentono di pervenire, nel rispetto del dettato normativo, a una interpretazione restrittiva costituzionalmente orientata della fattispecie incriminatrice alla luce del principio di proporzionalità della pena. In particolare, il giudice dovrà escludere l’applicazione dell’art. 630 cod. pen., laddove ritenga che il grado di offensività dei fatti accertati non attinga la soglia minima di gravità che giustifica la previsione di una pena così severa, valutando se possano invece ritenersi integrati i reati di sequestro di persona semplice e, secondo i casi, di rapina o estorsione, che comportano l’applicazione di una pena comunque adeguata alla gravità del fatto commesso e contenuta entro i limiti della proporzione). (Precedente: S. 68/2012 - mass. 36174).
Reati e pene - Delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione - Misura della pena - Circostanza attenuante comune per i fatti di "lieve entità" - Inapplicabilità - Disparità di trattamento rispetto al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione - Irragionevolezza - Violazione del principio di proporzionalità della pena al fatto concretamente commesso e della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Il giudice a quo - sul presupposto che la norma impugnata prevede una risposta sanzionatoria di eccezionale asprezza non ragionevolmente proporzionata all'intera gamma dei fatti riconducibili al modello legale - ha censurato, segnatamente, la mancata previsione di una circostanza attenuante che consenta al giudice di mitigare la risposta punitiva, in presenza di elementi oggettivi rivelatori di una limitata gravità del fatto, sulla falsariga di quanto è consentito dall'art. 311 del codice penale in rapporto al sequestro di persona a scopo terroristico o eversivo. Il sequestro a scopo di terrorismo o di eversione si rivela, in effetti, pienamente idoneo a fungere da tertium comparationis , trattandosi di figura strettamente affine e sostanzialmente omogenea rispetto a quella del sequestro estorsivo, sotto tutta una serie di profili, quali: la comune matrice storica; la struttura della fattispecie; il trattamento sanzionatorio quanto alla pena prevista per la fattispecie-base; la previsione di identici aggravamenti di pena collegati alla morte del sequestrato e di analoghe circostanze attenuanti correlate alla «dissociazione» dell'agente. Peraltro, a fianco della comune lesione della libertà personale del sequestrato, il sequestro terroristico o eversivo offende l'ordine costituzionale, laddove il sequestro estorsivo attenta, invece, al patrimonio: e non può esservi alcun dubbio in ordine alla preminenza, nella gerarchia costituzionale dei valori, del primo dei beni sopra indicati rispetto al secondo. La esaminata comparazione rende manifestamente irrazionale - e dunque lesiva dell'art. 3 Cost. - la mancata previsione, in rapporto al sequestro di persona a scopo di estorsione, di una attenuante per i fatti di lieve entità, analoga a quella applicabile alla fattispecie "gemella", tanto più considerando che detta attenuante - rientrante nel novero delle circostanze cosiddette indefinite o discrezionali - assolve alla funzione di mitigare, in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell'azione criminosa, entità del danno o del pericolo), una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza e che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale. Da ciò discende anche una concorrente violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., nel suo valore fondante, in combinazione con l'art. 3 Cost., del principio di proporzionalità della pena al fatto concretamente commesso, sul rilievo che una pena palesemente sproporzionata - e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato - vanifica, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa. - Sulla configurazione delle fattispecie astratte di reato e sulla commisurazione delle sanzioni quali materie affidate alla discrezionalità del legislatore, sindacabile soltanto ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione, v., ex plurimis , le citate sentenze n. 161 del 2009, n. 324 del 2008, n. 22 del 2007 e n. 394 del 2006. - Su di una precedente questione di legittimità costituzionale - dichiarata manifestamente infondata - intesa del pari ad estendere al sequestro a scopo estorsivo dell'attenuante speciale per i fatti di «lieve entità» delineata dall'art. 3, terzo comma, della legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979), in rapporto al delitto - previsto dal medesimo art. 3 - di cosiddetto sequestro di ostaggi, v. la citata ordinanza n. 240 del 2011.
sentenza 68/2012massima n. 36174 Reati e pene - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione della circostanza attenuante di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 718 del 1985, se il fatto è di lieve entità - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la circostanza attenuante delineata dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979) - in rapporto al reato, in assunto analogo, di cosiddetto sequestro di ostaggi- in forza della quale «se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'art. 605 del codice penale aumentate dalla metà ai due terzi». Invero, in ordine alla rilevanza della questione, il rimettente deduce in modo argomentato che, alla luce delle peculiarità del fatto oggetto del giudizio a quo , gli imputati potrebbero fruire - in caso di accoglimento della questione - dell'attenuante dianzi indicata, attenuante che comporterebbe una riduzione della pena di gran lunga superiore a quella che potrebbe eventualmente derivare dalle attenuanti comuni di cui agli artt. 62, numeri 4), 5) e 6), 62- bis e 114, primo comma, cod. pen.
Reati e pene - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione della circostanza attenuante di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 718 del 1985, se il fatto è di lieve entità - Eccezione di inammissibilità della questione siccome costituente una mera critica a scelte di politica criminale - Reiezione.
Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità, siccome costituente una mera critica a scelte di politica criminale, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la circostanza attenuante delineata dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979) - in rapporto al reato, in assunto analogo, di cosiddetto sequestro di ostaggi- in forza della quale «se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'art. 605 del codice penale aumentate dalla metà ai due terzi». Infatti la questione, lungi dal risolversi in una mera critica a scelte di politica criminale, deduce una violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena basata su un ben preciso tertium comparationis .
Reati e pene - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione della circostanza attenuante di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 718 del 1985, se il fatto è di lieve entità - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la circostanza attenuante delineata dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979) - in rapporto al reato, in assunto analogo, di cosiddetto sequestro di ostaggi- in forza della quale «se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'art. 605 del codice penale aumentate dalla metà ai due terzi». Infatti, per un verso, la disciplina del sequestro di ostaggi non costituisce comunque un tertium comparationis idoneo a dimostrare il vulnus costituzionale denunciato, trattandosi di fattispecie criminosa che, rispetto al delitto di cui all'art. 630 cod. pen., appare più ampia e generica e di maggiore comprensività, includendo anche sequestri di persona effettuati a scopo "dimostrativo" o a sostegno di rivendicazioni sociali, etiche o politiche (persino "nobili", da un punto di vista astratto), rispetto ai quali - nella prospettiva del legislatore - si giustifica la previsione di una attenuante ad effetto speciale, quale quella del terzo comma dell'art. 3 della legge n. 718 del 1985; per altro verso, l'accoglimento del petitum del giudice rimettente provocherebbe una sperequazione di segno contrario a quella denunciata, posto che la pena minima applicabile per il sequestro di persona a scopo di estorsione finirebbe per risultare sensibilmente inferiore a quella irrogabile, ai sensi degli artt. 56, terzo comma, e 629 cod. pen., per l'estorsione, anche solo tentata, attuata con modalità diverse e meno pregne di disvalore rispetto alla privazione dell'altrui libertà personale. - Per una questione di legittimità costituzionale parzialmente analoga, volta a censurare, in riferimento ai medesimi parametri (oltre che all'art. 27, primo comma, Cost.), l'art. 630 cod. pen. nella parte in cui stabilisce la pena minima di «anni venticinque di reclusione in difetto di circostanza attenuante speciale per i fatti di minore entità o gravità», v. la menzionata ordinanza n. 163 del 2007.
Reati e pene - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Pena minima di venticinque anni di reclusione in difetto di circostanza attenuante speciale per i fatti di minore gravità - Denunciata irragionevolezza ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe, nonché violazione dei principi di personalità della responsabilità e della finalità rieducativa della pena - 'Petitum' formulato in modo ambiguo, ancipite ed indeterminato - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen., censurato, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede, per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la pena minima di venticinque anni di reclusione in difetto di circostanza attenuante speciale per i fatti di minore entità o gravità. Infatti, il giudice a quo non formula un petitum connotato dai necessari caratteri di univocità e chiarezza, in quanto non è dato comprendere quale tipo di intervento venga concretamente richiesto alla Corte, se manipolativo, diretto a ridurre la pena edittale minima, o additivo, volto ad introdurre una circostanza attenuante speciale per i fatti di minore gravità, ovvero l'uno o l'altro intervento, in via alternativa. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni con petitum formulato in modo oscuro ed indeterminato v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 187/2004 e n. 210/2002; sulle questioni prospettate in forma ancipite v., citate, ordinanze n. 363/2005 e n. 382/2004.
SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - MANCATA PREVISIONE NELLA NORMA CHE LO PREVEDE, ACCANTO ALLE ALTRE IVI CONTEMPLATE, DELL'IPOTESI DI CONDOTTA DIRETTA ALLA SOPPRESSIONE DELL'OSTAGGIO, SENZA CHE POI TALE EVENTO SI VERIFICHI - POSSIBILITA' (QUALORA NON SI RITENGA IMPLICITAMENTE ABROGATA, IN PARTE QUA, LA NORMA CHE PER IL TENTATO OMICIDIO PREVEDE LA COMPETENZA DELLA CORTE D'ASSISE) CHE PER IL REATO PIU' GRAVE (SEQUESTRO SEGUITO DALLA SOPPRESSIONE DELL'OSTAGGIO), GIUDICHI IL TRIBUNALE, E CHE PER QUELLO MENO GRAVE (SEQUESTRO SEGUITO DA MERO TENTATIVO DI SOPPRESSIONE DELL'OSTAGGIO) GIUDICHI INVECE LA CORTE D'ASSISE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DEL GIUDICE NATURALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione manifestamente inammissibile in quanto consistente nella prospettazione di un normale dubbio interpretativo la cui soluzione e' demandata al giudice a quo. - S. n. 49/1980 e 479/1989.
sentenza 77/1990massima n. 15025 Riguarda ancheart. 29 r.d. 1399/1930
SENT. N. 143/84 A. SEQUESTRO DI PERSONA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO. SEQUESTRO DI PERSONA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ASSERITA INAPPLICABILITA' DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 630, COMMA TERZO, C.P. (NEL TESTO INTRODOTTO DALL'ARTICOLO UNICO L. N. 894 DEL 1980) NEI CONFRONTI DI COLORO CHE, A PRESCINDERE DALLA DISSOCIAZIONE, OPERANO LA LIBERAZIONE DELL'OSTAGGIO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - INACCOGLIBILITA' DELL'INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA NORMA - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE NELL'IPOTESI DI UNA UNANIME DELIBERAZIONE LIBERATORIA DEI CONCORRENTI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza del dedotto profilo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 630, comma terzo, c.p. in relazione all'art. 27, comma terzo, Cost., in quanto non prevede, nel testo attuale, introdotto dall'articolo unico della l. 30 dicembre 1980, n. 894, la concessione della stessa attenuante anche nei confronti di coloro che, indipendentemente dalla ipotesi della dissociazione, operano comunque la liberazione dell'ostaggio. Poiche' l'inciso "dissociandosi dagli altri", nel contesto della finalita' estorsiva, comporta che il beneficio va applicato sia all'unico agente che recede dal proposito criminoso, rilasciando l'ostaggio, sia a quella dell'unanime decisione di tutti i concorrenti, di dissociarsi dal disegno criminoso liberando il sequestrato, dovendosi integrare il dato letterale con quelli della interpretazione teleologica e logico sistematica specificamente utilizzando l'argomento cosiddetto "a fortiori" con cui il senso della legge viene esteso dal caso espresso ad uno inespresso, nel quale la ratio della norma si manifesta addirittura con maggiore energia, la proposta questione deve essere dichiarata non fondata, nei sensi di cui alla motivazione.
Riguarda ancheart. 5 legge 497/1975art. 4 legge 497/1975legge 894/1980
SEQUESTRO DI PERSONA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO. SEQUESTRO DI PERSONA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA MINIMA IMPORTANZA DELL'OPERA PRESTATA - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE NELL'IPOTESI DI PARTECIPAZIONE AL REATO DI CINQUE O PIU' PERSONE - INSINDACABILITA' DELLA SCELTA DEL LEGISLATORE PERCHE' NELLA SPECIE NON IRRAZIONALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Poiche' non appare irrazionale il diverso trattamento che il legislatore riserva a chi ha prestato opera di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione di un reato commesso da non piu' di quattro concorrenti, rispetto a quello usato a chi, nella stessa situazione, partecipa all'impresa criminosa promossa da un numero maggiore di persone, trattandosi di discrezionale scelta di politica criminale e in definitiva la sollevata questione si risolve nella richiesta di valutare la congruita' tra reato e sanzione, riservata alla discrezionalita' del legislatore, che ha valutato negativamente, ai fini dell'applicazione dell'attenuante in argomento, la coscienza di partecipare, sia pure con opera di minima importanza ad una impresa delinquenziale di piu' alta pericolosita' oggettiva e di maggiore allarme sociale, la sollevata questione deve essere dichiarata infondata.
Riguarda ancheart. 114 Codice penaleart. 112 Codice penale