Art. 630 c.p.Sequestro di persona a scopo di estorsione

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[1]Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da otto a quindici anni e con la multa da lire diecimila a ventimila.

[2]La pena della reclusione e' da dodici a diciotto anni, se il colpevole consegue l'intento.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art630 · fonte su Normattiva