Art. 630 c.p.Sequestro di persona a scopo di estorsione

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[1]((Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

[2]Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.

[3]Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

[4]Quando la persona sequestrata e' liberata senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel primo comma e' diminuita. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta', senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.

[5]Nel caso previsto dalla seconda parte del comma precedente se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da sei a quindici anni.

[6]Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Testo vigente dal 20 maggio 1978 al 14 gennaio 1981 · versione 81 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art630 · fonte su Normattiva