Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene – Reati contro il patrimonio – Danneggiamento – Ammissione alla sospensione condizionale della pena – Condizione – Eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna – Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza – Insussistenza – Non fondatezza della questione. (Classif. 210034).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui, per i reati di danneggiamento, previsti ai commi precedenti della medesima disposizione, subordina la sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, per un tempo determinato non superiore alla durata della pena sospesa e secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Pur se la predetta subordinazione è sempre obbligatoria, da tanto non consegue un automatismo intrinsecamente irrazionale: a seguito delle numerose modifiche normative intervenute, il reato di danneggiamento richiede il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale, ed è ormai qualificabile come reato plurioffensivo, configurato non genericamente ed esclusivamente a tutela del patrimonio mobiliare e immobiliare, bensì come ipotesi che ne tutela l’integrità laddove l’aggressione si accompagni a specifiche modalità (ad esempio, violente o minacciose), condizioni di contesto (come in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico) o a una particolare qualità del bene oggetto del reato (tra gli altri, edifici pubblici o destinati a uso pubblico). In questa cornice, oltre a doversi ricordare che al legislatore non è inibito precludere la stessa fruizione della sospensione condizionale per alcuni reati, va sottolineato che la finalità rieducativa, volta a favorire una rivisitazione critica rispetto alla condotta illecita commessa, viene del tutto trascurata dal rimettente, che si limita a considerare l’efficacia deterrente data, a suo avviso, dalla minaccia della revoca del beneficio in caso di commissione di un ulteriore reato. Nemmeno il generale favor per le soluzioni individualizzate qualifica come arbitraria la scelta legislativa che, in questo caso, mira a rafforzare la funzione risocializzante che la sospensione condizionale esplica nell’ambito del sistema sanzionatorio. (Precedente: S. 139/2025 - mass. 46960; S. 212/2024 - mass. 46602; S. 216/2019 - mass. 41621).
Reati e pene – Reati contro il patrimonio – Danneggiamento – Ammissione alla sospensione condizionale della pena – Condizione – Eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna – Applicazione della condizione anche ai casi commessi sulle cose indicate all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. – Denunciata disparità di trattamento rispetto al reato di furto degli stessi beni aggravato dalla violenza sulle cose – Insussistenza – Non fondatezza della questione. (Classif. 210034).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui è applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al precedente secondo comma, n. 1), delle cose indicate nell’art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen. Pur a fronte di elementi comuni tra i due reati messi in comparazione, di danneggiamento e furto pluriaggravato – avente a oggetto gli stessi beni e commesso violenza sulle cose – non integra un’irragionevole disparità di trattamento la scelta legislativa di un percorso rieducativo diverso, integrata dall’assenza, nel secondo caso, di una subordinazione obbligatoria della sospensione condizionale agli obblighi riparativi: vi è, infatti, una carenza di omogeneità strutturale tra le due figure, considerando che la condotta tipica resta chiaramente distinta, così come la sua finalità, dal momento che nel furto l’intenzione dell’agente è diretta all’impossessamento, mentre nel danneggiamento lo è al mero deterioramento della cosa; in questi termini, la violenza sulle cose, mentre nel furto si configura come un mezzo per realizzare la condotta sottrattiva, al punto da risultare assorbita in esso, nel danneggiamento si pone, di norma, come un fine ed esprime una particolare indifferenza per i beni altrui. Né la lamentata irragionevole disparità di trattamento può desumersi dalla maggiore gravità del furto pluriaggravato, punito con una pena edittale più severa di quella prevista per il danneggiamento: la ratio della subordinazione, infatti, risiede principalmente nella funzione rieducativa della pena, alla luce della specificità del reato che viene in rilievo, laddove la cornice edittale appare secondaria, potendo il legislatore prescinderne al fine di punire condotte particolarmente gravi nel comune sentire. Infine, neppure l’introduzione della procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede – condizione che allinea il relativo regime a quello del furto – integra una irragionevole disparità di trattamento, posto che tale condizione risponde a una finalità differente, essendo preordinata anche ad assicurare una significativa deflazione del lavoro giudiziario, mentre la sospensione condizionale mira a realizzare, essenzialmente, la funzione rieducativa della pena, onde l’omologazione tra i due delitti in punto di procedibilità non rende arbitraria la mancata omologazione circa la sospensione condizionale. (Precedenti: S. 9/2025 - mass. 46634; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 76/2019 - mass. 42122).
Reati e pene – Reati contro il patrimonio – Danneggiamento – Ammissione alla sospensione condizionale della pena – Condizione – Eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna – Applicazione della condizione anche ai casi commessi con violenza alla persona o con minaccia su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – Denunciata disparità di trattamento rispetto al reato di furto degli stessi beni aggravato dalla violenza sulle cose – Insussistenza – Non fondatezza della questione. (Classif. 210034).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui è applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al precedente secondo comma, n. 1), limitatamente alle condotte aventi a oggetto cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede. Benché non motivi espressamente sul punto, da una lettura complessiva dell’ordinanza di rimessione si desume chiaramente che il giudice a quo ritiene che la norma denunciata violi il principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto al reato di furto degli stessi beni aggravato dalla violenza sulle cose, in ragione degli stessi motivi addotti a sostegno della questione sollevata rispetto al furto aggravato, onde le stesse considerazioni, relative alla carenza di omogeneità strutturale delle due figure di reato, conducono alla medesima conclusione di non fondatezza.
Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Danneggiamento commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - Regime di procedibilità - Previsione, a seguito di novella introdotta con decreto legislativo, della procedibilità d'ufficio anziché a querela della persona offesa - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento rispetto al più grave reato di furto commesso su cose esposte alla pubblica fede, violazione dei criteri di delega e della finalità rieducativa della pena - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. (Classif. 210034).
È ordinata la restituzione degli atti ai Tribunali di Siracusa, Nola, Rovereto, Lecco, Modena, Lecce, Ancona, Palermo, Agrigento, Messina, Terni, Gela, Ragusa e Arezzo, per un nuovo esame, alla luce del mutato quadro normativo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate complessivamente in riferimento agli artt. 3, 27, 76, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU – dell’art. 635, commi secondo, n. 1), e quinto, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 150 del 2022, nonché dello stesso art. 2, comma 1, lett. n), nella parte in cui prevedono la procedibilità d’ufficio, anziché a querela della persona offesa, del delitto di danneggiamento commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede. Successivamente alle ordinanze di rimessione, il d.lgs. n. 31 del 2024, entrato in vigore il 4 aprile 2024, ha introdotto la procedibilità a querela per il delitto in esame, prevedendo al contempo un’apposita disciplina processuale transitoria. (Precedente: O. 230/2019 - mass. 40827).
sentenza 62/2024massima n. 46059 Riguarda ancheart. 2 d.lgs. 150/2022
Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Danneggiamento commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - Regime di procedibilità - Punibilità d'ufficio, anziché a querela - Denunciata disparità di trattamento ed eccesso di delega - Ius superveniens - Necessità di un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. (Classif. 210034).
È disposta la restituzione degli atti al Tribunale di Livorno, sez. penale, per un nuovo esame, alla luce del mutato quadro normativo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dell’art. 635, quinto comma, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela del delitto di danneggiamento di «cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede» (previsto e punito dall’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. in forza del rinvio all’art. 625, primo comma, n. 7, del medesimo codice). Il d.lgs. n. 31 del 2024, entrato in vigore il 4 aprile 2024, successivamente all’ordinanza di rimessione, ha introdotto proprio la procedibilità a querela per il delitto in esame, prevedendo, al contempo, un’apposita disciplina processuale transitoria. Va aggiunto che, con ordinanza n. 62 del 2024, la Corte costituzionale, giudicando su numerose ordinanze di rimessione sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame, ha preso atto del medesimo ius superveniens, disponendo, in modo parallelo, la restituzione degli atti ai rimettenti. (Precedente: S. 62/2024 - mass. 46059).
Riguarda ancheart. 2 d.lgs. 150/2022
Reati e pene - In genere - Danneggiamento aggravato - Trattamento sanzionatorio - Massimo edittale della pena della reclusione fino a tre anni - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza - Eterogeneità della fattispecie indicata quale tertium comparationis - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 210001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 635, secondo comma, cod. pen., censurato nella parte in cui prevede, per il reato di danneggiamento delle cose ivi elencate, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, anziché quella della reclusione da sei mesi a due anni. Da un raffronto della disposizione censurata con la norma indicata quale tertium comparationis – l’art. 424, primo comma, cod. pen. (danneggiamento seguito dal pericolo di incendio) –, emergono profili di evidente eterogeneità, tanto sul piano della struttura, quanto su quello dei beni giuridici tutelati: mentre la prima presuppone che la condotta abbia prodotto un danno effettivo all’integrità o alla funzionalità della cosa mobile o immobile altrui, la seconda correla la punibilità della condotta, finalizzata a danneggiare la cosa propria o altrui attraverso il fuoco, all’insorgere di un pericolo di incendio; quanto al bene oggetto della condotta, l’art. 635 cod. pen., richiede che della cosa distrutta, deteriorata o resa inservibile, sia titolare un terzo, mentre l’art. 424 cod. pen. contempla espressamente anche l’ipotesi in cui il fuoco sia stato appiccato a una cosa di proprietà dello stesso soggetto agente; a livello soggettivo, inoltre, mentre l’art. 424 cod. pen. è una norma connotata dal dolo specifico, il reato di cui all'art. 635 cod. pen. è integrato da quello generico; quanto al bene giuridico tutelato, infine, l’art. 424 cod. pen. tutela l’incolumità pubblica, mentre l’art. 635 cod. pen. salvaguarda il patrimonio. Non è dunque ravvisabile la denunciata violazione del principio di eguaglianza.
REATO IN GENERE - DANNEGGIAMENTO - SANZIONI - TRATTAMENTO PUNITIVO A CARICO DEL COMPROPRIETARIO PER IL DANNEGGIAMENTO DELLA COSA COMUNE UGUALE A QUELLO RISERVATO A CHI DANNEGGIA LA COSA ESCLUSIVAMENTE ALTRUI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 635 cod. pen., nella parte in cui prevede un trattamento punitivo a carico del comproprietario per il danneggiamento della cosa comune uguale a quello riservato a chi danneggia la cosa esclusivamente altrui, essendo entrata in vigore successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, che ha innovato in modo assai incisivo il sistema sanzionatorio, prevedendo vari tipi di pene alternative e consentendo al giudice di adeguare l'intervento alla effettiva gravita' del caso, per cui si rende necessario il riesame della rilevanza di detta questione alla stregua della sopravvenuta normativa.
sentenza 99/1983massima n. 14624 REATI E PENE - DANNEGGIAMENTO DEI BENI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE - LEGGE 20 MARZO 1968, N. 304, ARTICOLO UNICO, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 64 E 65 DEL R.D. 31 OTTOBRE 1873, N. 1687 - SANZIONE DIVERSA RISPETTO A QUELLA PREVISTA DAL COD. PENALE (ART. 635) - DIVERSA NATURA DELLE DUE FATTISPECIE - DISPARITA' NON IRRAZIONALE DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. unico della legge 20 marzo 1968, n. 304, che punisce come reato contravvenzionale il danneggiamento di beni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non viola l'art. 3 Cost., per irragionevolezza rispetto alla disciplina del delitto di danneggiamento previsto dall'art. 635 cod. pen.. La previsione delle due fattispecie, di natura contravvenzionale l'una e di natura delittuosa l'altra, e la differente incidenza dell'elemento psicologico, rientrano, infatti, nella valutazione discrezionale del legislatore.
Riguarda ancheart. 64 r.d. 1687/1973legge 304/1968art. 65 r.d. 1687/1973
SCIOPERO E SERRATA - COD. PEN., ART. 635, SECONDO COMMA, N. 2 - REATI DI DANNEGGIAMENTO COMMESSI DA LAVORATORI O DA DATORI DI LAVORO IN OCCASIONE DI SCIOPERI O SERRATE - ASSUNZIONE COME AGGRAVANTE E PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 40 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate stante l'avvenuta cessazione dell'efficacia delle norme impugnate (fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 635, secondo comma, n. 2, cod. penale, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 119 del 18 giugno 1970, nella parte in cui prevede come circostanza aggravante, e come causa di procedibilita' di ufficio, del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata). Cfr.: 24/56 C.
SCIOPERO E SERRATA - COD. PEN., ART. 635, SECONDO COMMA, N. 2 - REATI DI DANNEGGIAMENTO COMMESSI DA LAVORATORI O DA DATORI DI LAVORO IN OCCASIONE DI SCIOPERI O SERRATE - ASSUNZIONE COME AGGRAVANTE E PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - INCOMPATIBILITA' CON L'ART. 40 DELLA COSTITUZIONE.
Lo speciale trattamento punitivo stabilito dall'art. 635, cpv., n. 2, codice penale, per il reato di danneggiamento commesso da lavoratori in occasione di scioperi o da datori di lavoro in occasione di serrate, strettamente legato com'e' al carattere delittuoso conferito a tali mezzi di autotutela dal codice del 1930 ove costituiva uno strumento repressivo legato all'ordinamento corporativo, e' incompatibile col riconoscimento della loro liceita' compiuto dall'art. 40 della Costituzione.
EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COD. PEN., ART. 635, SECONDO COMMA, N. 2 - REATO DI DANNEGGIAMENTO COMMESSO DA LAVORATORI IN OCCASIONE DI SCIOPERO - PUNIZIONE PIU' SEVERA DI QUELLA PREVISTA PER ANALOGHI FATTI SE COMPIUTI DA TERZI - INGIUSTIFICATA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Una volta riconosciuta la piena liceita' dell'astensione dal lavoro tendente a realizzare uno sciopero, la previsione dell'ipotesi che il fatto sia stato commesso da lavoratori in occasione di essa come circostanza aggravante speciale del reato di danneggiamento, realizzando una punizione di costoro piu' grave di quella da applicare ad un terzo che nella stessa situazione si rende autore di un analogo fatto, determina una differenza di trattamento priva di ogni giustificazione, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.
SCIOPERO - LICEITA' - ASSUNZIONE A CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DI UN REATO - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - LIMITI. (COSTITUZIONE, ART. 40; COD. PEN., ART. 635, SECONDO COMMA, N. 2).
L'assunzione di un comportamento lecito, come lo sciopero, a circostanza aggravante del reato di danneggiamento o a ragione della sua perseguibilita' d'ufficio puo' rientrare nella discrezionalita' del legislatore solo a condizione che venga disposto un trattamento di parita' per tutti i casi che possano comportare situazioni di pericolo e per tutti i compartecipi. Se altrimenti si facesse verrebbe a svuotarsi di valore la solenne proclamazione dell'art. 40 della Costituzione.
SCIOPERO E SERRATA - COD. PEN., ART. 635, SECONDO COMMA, N. 2 - REATI DI DANNEGGIAMENTO COMMESSI DA LAVORATORI O DA DATORI DI LAVORO IN OCCASIONE DI SCIOPERI O SERRATE - ASSUNZIONE COME AGGRAVANTE E PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 40 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 40 della Costituzione, l'art. 635, secondo comma, n. 2, codice penale, nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilita' d'ufficio del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata.
SCIOPERO E SERRATA - COD. PEN., ART. 635, SECONDO COMMA, N. 2 - REATI DI DANNEGGIAMENTO COMMESSI DA LAVORATORI O DA DATORI DI LAVORO IN OCCASIONE DI SCIOPERI O SERRATE - ASSUNZIONE COME AGGRAVANTE E PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 40 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate stante l'avvenuta cessazione dell'efficacia della norma impugnata (fattispecie relativa all'art. 635, secondo comma, n. 2, del codice penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 119 del 1970 nella parte in cui prevedeva come circostanza aggravante, e come causa di procedibilita' d'ufficio, del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero e da datori di lavoro in occasione di una serrata).
SCIOPERO E SERRATA - DANNEGGIAMENTO IN OCCASIONE DI SCIOPERO - ART. 635, COMMA SECONDO N. 2, COD. PEN. - PERSEGUIBILITA' DI UFFICIO E AGGRAVAMENTO DELLA PENA - ESIGENZA DI TUTELARE L'ORDINE E LA SICUREZZA DELLA CONVIVENZA - CONTRASTO CON L'ART. 40 COST. - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Lo sciopero - quale ne sia la forma - non puo' non avere riflessi sul normale svolgimento della vita sociale, provocando uno stato di suggestione e di eccitazione, che in determinate circostanze puo' essere idoneo a inasprire contrasti ed a favorire danneggiamenti della proprieta' altrui: situazioni che possono arrecare pregiudizio alla ordinata convivenza civile e alla privata e pubblica tranquillita' e sicurezza. In tali congiunture la personale tutela delle proprie cose da parte dei cittadini puo' essere meno vigile, e meno pronta ed efficiente quella che debbono apprestare gli organi competenti. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 40 Cost. - dell'art. 635, comma secondo n. 2, cod. pen. - nella parte in cui prevede un'aggravante del reato di danneggiamento se il fatto sia commesso da lavoratori in occasione di sciopero, prescrivendo procedimento di ufficio - giustificandosi la disposizione non gia' in rapporto ad una presupposta figura delittuosa dello sciopero ma con l'esigenza di tutelare, oltre il diritto della persona offesa dal danneggiamento, l'ordine e la sicurezza della convivenza.