Art. 647 c.p.Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito

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[1]E' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a tremila:

[2]1° chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprieta' di cose trovate;

[3]2° chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

[4]3° chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

[5]Nei casi preveduti dai numeri 1° e 3°, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si e' appropriata, la pena e' della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire tremila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 febbraio 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art647 · fonte su Normattiva