Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene – Reati contro il patrimonio – Circonvenzione di persone incapaci per fatti commessi a danno di congiunti – Regime di procedibilità – Querela della persona offesa, e non d’ufficio, come per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi – Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa – Carattere oscuro, confuso o contraddittorio della motivazione – Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 210034).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per il carattere oscuro, confuso o contraddittorio della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Trib. ord. Napoli, nona sez. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 649 cod. pen. Le oscillanti formulazioni del petitum, il carattere altalenante dei vari passaggi dell’ordinanza, l’inestricabile sovrapposizione dei percorsi motivazionali a sostegno delle censure, anche nei riferimenti ai parametri evocati e alla fattispecie indicata quale tertium comparationis (maltrattamenti contro familiari o conviventi), non chiariscono se oggetto delle questioni sollevate sia la causa di non punibilità stabilita nel primo comma della disposizione censurata, ovvero il regime di punibilità a querela di cui al secondo. Le ambiguità non si lasciano sciogliere nemmeno sulla base dell’esame del fatto storico contestato all’imputato, che consiste in una circonvenzione di persone incapaci asseritamente commessa da uno dei figli (imputato), contro la madre (persona offesa del reato), la quale sarebbe stata indotta ad alienare a terzi un proprio immobile con danno patrimoniale provocato all’altro figlio, qualificato in ordinanza non quale persona offesa del delitto di circonvenzione, bensì quale mero danneggiato dal reato, e come tale legittimato a costituirsi parte civile, ma non a proporre querela. Né risulta agevole, infine, cogliere il senso degli insistiti riferimenti al regime di procedibilità d’ufficio o a querela, con riferimento a un caso di specie nel quale il fatto, in radice, non sarebbe comunque punibile, in quanto commesso in danno di un ascendente. (Precedenti: S. 161/2017 - mass. 41389; S. 102/2016 - mass. 38855; S. 247/2015 - mass. 38635; S. 244/2011 - mass. 35811; O. 54/2018 - mass. 39930; O. 369/2006 - mass. 30758; O. 373/2004 - mass. 28891).
sentenza 63/2025massima n. 46731 Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Cause di non punibilità per fatti commessi a danno dei congiunti - Omessa estensione ai fatti commessi in danno di convivente more uxorio - Inapplicabilità della norma censurata nel giudizio a quo - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, cod. pen., censurato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dal Tribunale di Matera nella parte in cui, a seguito della novella apportata dal d.lgs. n. 6 del 2017, prevede che la causa di non punibilità prevista per i delitti contro il patrimonio operi anche a beneficio della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, e non anche del convivente more uxorio. Nell'ordinanza di rimessione il soggetto nei cui confronti si procede nel processo a quo viene espressamente definito quale ex convivente, oltre a farsi riferimento alla convivenza in termini di relazione pregressa. Come peraltro confermato anche dagli atti del giudizio principale, la condotta per la quale si procede sarebbe stata posta in essere in epoca successiva alla cessazione della convivenza. Da tale circostanza - laddove venisse accertata nel processo a quo la responsabilità dell'imputato nei confronti della ex convivente - consegue inequivocabilmente l'inapplicabilità della disposizione censurata. ( Precedenti citati: ordinanze n. 93 del 2016, n. 92 del 2016 e n. 264 del 2015; sentenza n. 58 del 2009, sulla possibilità di confermare le affermazioni dell'ordinanza di rimessione attraverso gli atti del giudizio principale ).
sentenza 57/2018massima n. 39935 Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 6/2017
Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Previsione della non punibilità per fatti commessi a danno di congiunti - Asserita disparità di trattamento rispetto a soggetti che pongano in essere l'identica condotta ma siano privi di analoga relazione familiare con la vittima - Asserita compressione del diritto della persona offesa di agire in giudizio - Asserita irragionevolezza - Mancanza di un unico rimedio costituzionalmente obbligato - Questione che involge scelte di politica criminale rimesse alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità - Monito al legislatore.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, co. 1 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, commi 1 e 2, e 24, comma 1 Cost., laddove esclude la punibilità dei congiunti della persona offesa in taluni reati contro il patrimonio. Le censure proposte risultano generiche ed apodittiche, in quanto non consentono di comprendere come i familiari vittime del reato siano da considerare soggetti deboli ai fini della tutela giudiziale nei confronti dei congiunti. Il giudice rimettente non indica, altresì, se il diritto della persona offesa ad agire in giudizio debba essere sempre garantito in sede penale o se risulti precluso, per la medesima persona, finanche la tutela civile del diritto patrimoniale violato dal comportamento del congiunto. Sono prospettabili inoltre, non essendovi un unico rimedio costituzionalmente obbligato al vizio rilevato, molteplici alternative idonee ad evitare che prevalga sempre e comunque, per determinate figure parentali, la soluzione dell'impunità. Spetta al ponderato intervento del legislatore, infine, l'aggiornamento della disciplina dei reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare, trattandosi di scelte di politica criminale. Sulla comunanza di interessi nei rapporti patrimoniali interni alla famiglia, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 423/1988. Sulle finalità di protezione dell'istituzione familiare all'interno delle norme incriminatrici poste a presidio del patrimonio, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 352/2000 e 126/1968. Sulle carenze delle ordinanze di rimessione e conseguente inammissibilità delle questioni, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 178/2015, 126/2015, 120/2015, 113/2015, 100/2015, 70/2015, 52/2015 e 326/2008. Sul sindacato di legittimità costituzionale delle norme di favore, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 46/2014, 5/2014, 273/2010, 28/2010, 57/2009, 325/2008 e 394/2006. Sul concetto di famiglia, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 494/2002. Sulle deroghe al principio dell'uguaglianza tra i cittadini innanzi alla legge, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 231/2013, 354/2002, 508/2000 e 41/1999. Sulla discrezionalità del legislatore in tema di bilanciamento di diversi interessi contrapposti, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 214/2014, 279/2013, 134/2012 e 36/2012. Sull'osservanza dei limiti dei poteri del giudice costituzionale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 22/2007.
Reati e pene - Cause di non punibilità - Fatti commessi a danno di congiunti - Mancata inclusione del delitto di usura fra le fattispecie escluse dalla operatività della causa di non punibilità - Asserita irragionevolezza - Richiesta di una pronuncia in malam partem in materia penale, riservata in via esclusiva al legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 649, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non annovera, tra le fattispecie escluse dalla operatività della causa di non punibilità, il delitto di usura previsto dall'art. 644 cod. pen. Invero, la questione è diretta ad ottenere l'introduzione di una nuova ipotesi di esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen., con un effetto peggiorativo del trattamento penale nel caso di commissione di un delitto di usura in danno di congiunti: in tal modo, tuttavia, si sollecita una dichiarazione di illegittimità costituzionale in materia penale con effetti in malam partem , la cui possibilità incontra un limite nel principio della riserva di legge, che governa tale materia in forza dell'art. 25, secondo comma, Cost. - Sul principio di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., che vieta alla Corte l'introduzione di nuove norme penali o la manipolazione di quelle esistenti, demandando in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, impedendole di creare nuove fattispecie criminose o estendere quelle esistenti a casi non previsti, ovvero anche di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità, si vedano, ex plurimis , la sentenza n. 394/2006, nonché le ordinanze n. 204/2009, n. 66/2009 e n. 5/2009.
Reati e pene - Reati commessi in danno di congiunti - Indebita utilizzazione di carta di credito di un congiunto - Omessa inclusione tra le ipotesi criminose non punibili, se commesse in danno di congiunti - Prospettata, irragionevole, diversità di trattamento, rispetto a casi ontologicamente identici per i quali è prevista l'esenzione da pena (artt. da 624 a 648) - 'Ratio' della fattispecie - Tutela non del mero patrimonio individuale ma di valori di natura pubblicistica - Non fondatezza della questione.
L'art. 12 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143 (convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197) delinea una figura criminosa dalla fisionomia alquanto variegata (sia per quel che riguarda l'oggetto materiale sia per quanto concerne la condotta penalmente rilevante) di carattere plurioffensivo perche' lesiva non soltanto del mero patrimonio individuale ma, in modo piu' o meno diretto, di valori riconducibili ad ambiti categoriali dell'ordine pubblico o economico e della fede pubblica, sicche' anche nell'ipotesi di commissione del fatto in danno di congiunti tali soggetti non possono essere considerati come gli unici danneggiati. Ne consegue che appare del tutto ragionevole la mancata previsione dell'applicabilita' alla figura criminosa in oggetto della condizione di non punibilita' prevista dall'art. 649, primo comma, cod. pen. che, peraltro, riguarda solo i casi in cui la dimensione lesiva del fatto si esaurisca nell'offesa del patrimonio individuale del congiunto. Va, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649, primo comma, cod. pen., censurato - in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo della Costituzione (parametro, quest'ultimo, da considerare estraneo rispetto alla prospettazione del rimettente) - nella parte in cui non comprende tra i fatti non punibili, se commessi in danno dei congiunti ivi indicati, quelli previsti dall'art. 12 del cit. d.l. n. 143 del 1991 e, in particolare, l'indebita utilizzazione di carta di credito di un congiunto successiva alla sua sottrazione.
Reati e pene - Cause di non punibilita' - Fatti commessi in danno del convivente 'more uxorio' - Mancata estensione a tali fatti del regime di non punibilita' previsto per il coniuge legalmente separato - Denuncia di irrazionale disparità di trattamento, anche a fronte della parificazione del convivente al coniuge riguardo alla facolta' di estensione dalla testimonianza (art. 199 cod. proc. pen.) - Non omogeneità delle situazioni confrontate - Limite all'intervento additivo richiesto alla corte - Non fondatezza della questione.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649 del codice penale, nella parte in cui non stabilisce la non punibilita' dei reati previsti dal titolo XIII del libro II dello stesso codice commessi in danno del convivente 'more uxorio'. Non e' infatti irragionevole od arbitrario che - particolarmente nella disciplina di cause di non punibilita', quale quella in esame, basate sul <<bilanciamento>> tra contrapposti interessi (quello alla repressione degli illeciti penali e quello del valore dell'unita' della famiglia, che potrebbe essere pregiudicato dalla repressione) - il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, contemplata nell'art. 29 della Costituzione, e per la convivenza 'more uxorio': venendo in rilievo, con riferimento alla prima, a differenza che rispetto alla seconda, non soltanto esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione dell'<<istituzione familiare>>, basata sulla stabilita' dei rapporti, di fronte alla quale soltanto si giustifica l'affievolimento della tutela del singolo componente. Ne' rileva in contrario la (peraltro non totale) parificazione del convivente al coniuge riguardo alla facolta' di astensione dalla testimonianza, operata dall'art. 199 cod. proc. pen., non potendosi far discendere dalla norma cosi' invocata dal giudice 'a quo' come termine di raffronto un principio di assimilazione dotato di 'vis' espansiva fuori del caso considerato. Precedenti: - sentenze nn. 8/1996, 423/1988, 1122/1988 sulla diversita' tra convivenza 'more uxorio' e vincolo coniugale.
REATI E PENE - REATI CONTRO IL PATRIMONIO - PUNIBILITA' A QUERELA SE COMMESSI IN DANNO DEL CONIUGE SEPARATO E NON, INVECE, SE COMMESSI IN DANNO DEL CONIUGE DIVORZIATO - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO LESIVA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON ASSIMILABILITA' DELLE IPOTESI POSTE A CONFRONTO, PERMANENDO NELL'UNA E NON PIU' NELL'ALTRA, IL VINCOLO MATRIMONIALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 649, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui, prevedendo la procedibilita' a querela per i delitti contro il patrimonio commessi in danno - tra le altre ipotesi - del coniuge legalmente separato, non stabilisce la medesima regola per il caso di reato commesso in danno del coniuge divorziato. Contrariamente all'assunto del giudice 'a quo', infatti, le due ipotesi non sono assimilabili giacche' in un caso - la separazione personale - permane il vincolo matrimoniale, nell'altro - il divorzio - il vincolo matrimoniale e' invece sciolto, e tale basilare distinzione e' sufficiente a far considerare non irragionevole ne' discriminatoria la disciplina impugnata, che peraltro risulta coerente con una piu' generale linea di diversificazione degli aspetti penali connessi, rispettivamente, alla separazione personale e al divorzio, che la Corte costituzionale ha gia' riconosciuto essere non arbitraria e dunque non censurabile in rapporto al parametro invocato. - Cfr. S. nn. 325/1995 e 472/1989. red.: S. Pomodoro
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - CAUSA DI NON PUNIBILITA' A FAVORE DEL CONIUGE <<NON LEGALMENTE SEPARATO>> - INCLUSIONE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITA' STESSA ANCHE DEL CASO DI PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE IN CORSO NEL QUALE SIANO STATI ADOTTATI PROVVEDIMENTI PROVVISORI EX ART. 708 C.P.C. DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE OVVERO SIA STATA PRONUNCIATA SENTENZA DI SEPARAZIONE NON ANCORA PASSATA IN GIUDICATO - IRRAGIONEVOLEZZA ED INCIDENZA SUI PRINCIPI DI TUTELA DELLA FAMIGLIA E DELLA PROPRIETA' PRIVATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649, primo comma, n. 1) del codice penale, nella parte in cui, prevedendo per taluni reati contro il patrimonio una causa di non punibilita' a favore del coniuge <<non legalmente separato>>, include nel proprio ambito di applicazione anche il caso in cui sia in corso un procedimento di separazione personale nel quale siano stati adottati i provvedimenti provvisori da parte del presidente del tribunale a norma dell'art. 708 del c.p.c., ovvero sia stata pronunciata sentenza di separazione non ancora passata in giudicato, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29 e 42 Cost., in quanto il giudice 'a quo' non indica gli elementi della concreta fattispecie portata al suo giudizio, limitandosi a prospettare il contrasto tra la norma denunciata e i parametri costituzionali invocati, anche in considerazione che tale carenza di motivazione, in ordine alla incidenza della questione rispetto al giudizio principale, assume ulteriore rilievo in presenza di una prospettazione cumulativa dei casi che il rimettente vorrebbe escludere dall'ambito di applicazione della causa di non punibilita' (procedimento di separazione personale in fase di provvedimenti presidenziali temporanei ex art. 708 c.p.c., ovvero sentenza conclusiva del giudizio ma non ancora definitiva). - S. n. 423/1988 red.: N. Oliva
CAUSE DI NON PUNIBILITA' - REATI A DANNO DI CONGIUNTI PUNIBILI A QUERELA DELL'OFFESO - COMMISSIONE DA PARTE DEL CONVIVENTE 'MORE UXORIO' - APPLICABILITA' A TALE SOGGETTO DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 649, primo comma, cod. pen., riguardo ai reati contro il patrimonio, razionalmente collega l'esclusione della punibilita' a dati incontrovertibili ed agevolmente riscontrabili (vincoli di parentela, affinita', adozione e coniugio) che non sono presenti nella convivenza 'more uxorio', rapporto per sua natura intrinsecamente aleatorio in quanto fondato sulla 'affectio' quotidiana di ciascuna delle parti liberamente ed in ogni istante revocabile. Peraltro, ai fini del riconoscimento di tale causa di non punibilita', l'art. 572 cod. pen. - concernente il reato di maltrattamenti in famiglia o verso congiunti - non puo' sicuramente proporsi come 'tertium comparationis', trattandosi di reato abituale a condotta plurima, in ordine al quale la rilevanza del legame familiare di fatto, operata dalla giurisprudenza, si giustifica necessariamente per l'esigenza di tutelare un soggetto passivo in posizione di particolare debolezza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649 cod. pen. sollevata in relazione agli artt. 3 e 31 Cost.). - S. n. 423/1988.