Art. 649 c.p.Non punibilita' e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

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[1]Non e' punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

[2]1° del coniuge non legalmente separato;

[3]2° di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;

[4]3° di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

[5]I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

[6]Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 11 febbraio 2017 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art649 · fonte su Normattiva