Art. 66 c.p.Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di piu' circostanze aggravanti

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[1]Se concorrono piu' circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non puo' superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, ne' comunque eccedere:

[2]1° gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

[3]2° gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

[4]3° e, rispettivamente, lire centomila o ventimila, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire trecentomila o sessantamila, se il giudice si vale della facolta' indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 18 novembre 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art66 · fonte su Normattiva