Art. 66 c.p.Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di piu' circostanze aggravanti

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[1]Se concorrono piu' circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non puo' superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, ne' comunque eccedere:

[2]1° gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

[3]2° gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

[4]((3° e, rispettivamente, lire ottocentomila o centossessantamila, se si tratta della multa o dell'ammenda: ovvero, rispettivamente, lire due milioni e quattrocentomila o quattrocentottantamila se il giudice si vale della facolta' indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso, dell'art. 26")).

Testo vigente dal 7 dicembre 1947 al 8 agosto 1961 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art66 · fonte su Normattiva