Art. 66 c.p. — Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di piu' circostanze aggravanti
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[1]Se concorrono piu' circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non puo' superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, ne' comunque eccedere:
[2]1° gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
[3]2° gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
Testo vigente dal 18 novembre 1945 al 7 dicembre 1947 · versione 10 su Normattiva