Art. 663-bis c.p. — Divulgazione di stampa clandestina
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1958 al 15 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
((Salvo che il fatto non costituisca, reato piu' grave, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, e punto con l'ammenda fino a lire 50.000 o con l'arresto fino ad un anno)).
Testo vigente dal 27 marzo 1958 al 15 gennaio 2000 · versione 25 su Normattiva