Art. 664 c.p. — Distruzione o deterioramento di affissioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 15 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorita' civili o da quelle ecclesiastiche, e' punito con l'ammenda fino a lire tremila.
[2]Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorita', la pena e' dell'ammenda fino a lire mille.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva