Art. 668 c.p.Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

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[1]Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero da' in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorita', e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

[2]Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorita'.

[3]Se il fatto e' commesso contro il divieto dell'Autorita', la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente.

[4]Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo 266.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 febbraio 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art668 · fonte su Normattiva