Art. 668 c.p. — Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive
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[1]Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero da' in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorita', e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.
[2]Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorita'.
[3]Se il fatto e' commesso contro il divieto dell'Autorita', la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente.
[4]Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo 266.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 febbraio 2016 · versione 0 su Normattiva