Art. 668 c.p.Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

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[1]Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero da' in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorita', ((e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000)).

[2]((Alla stessa sanzione)) soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorita'.

[3]Se il fatto e' commesso contro il divieto dell'Autorita', ((si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000)).

[4]Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo 266.

Testo vigente dal 6 febbraio 2016 al 12 gennaio 2018 · versione 267 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art668 · fonte su Normattiva