Art. 668 c.p. — Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive
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[1]Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero da' in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorita', ((e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000)).
[2]((Alla stessa sanzione)) soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorita'.
[3]Se il fatto e' commesso contro il divieto dell'Autorita', ((si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000)).
[4]Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo 266.
Testo vigente dal 6 febbraio 2016 al 12 gennaio 2018 · versione 267 su Normattiva