Art. 708 c.p.Possesso ingiustificato di valori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 21 luglio 1968. Leggi il testo vigente →

Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, e' colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 21 luglio 1968 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art708 · fonte su Normattiva