Art. 708 c.p.Possesso ingiustificato di valori

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Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, e' colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno. 40

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 2-19 luglio 1968, n. 110 (in G.U. 1ª s.s. 20/7/1968, n. 184), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 708 del Codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicita', di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale e a cauzione di buona condotta".

Testo vigente dal 21 luglio 1968 al 7 novembre 1996 · versione 43 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art708 · fonte su Normattiva