Art. 734-bis c.p. — Divulgazione delle generalita' o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 marzo 1996 al 11 agosto 1998. Leggi il testo vigente →
((Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalita' o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi)).
Testo vigente dal 6 marzo 1996 al 11 agosto 1998 · versione 153 su Normattiva