Art. 8 c.p.Delitto politico commesso all'estero

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 dicembre 1953 al 11 luglio 1959. Leggi il testo vigente →

[1]Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1° dell'articolo precedente, e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.

[2]Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

[3]Agli effetti della legge penale, e' delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresi' considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici. 18

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922

18

Il D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) che "E' concesso indulto: a) per i seguenti reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946: reati politici, ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, e i reati connessi; nonche' i reati inerenti a fatti bellici, commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate".

Testo vigente dal 21 dicembre 1953 al 11 luglio 1959 · versione 20 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art8 · fonte su Normattiva