capo III — Della falsità in atti
- Art. 476 — Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 477 — Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
- Art. 478
- Art. 479 — Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 480 — Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
- Art. 481 — Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
- Art. 482 — Falsità materiale commessa dal privato
- Art. 483 — Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
- Art. 484 — Falsità in registri e notificazioni
- Art. 485 — Falsità in scrittura privata
- Art. 486 — Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato
- Art. 487 — Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico
- Art. 488 — Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali
- Art. 489 — Uso di atto falso
- Art. 490 — Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
- Art. 491 — Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito
- Art. 491-bis — Documenti informatici
- Art. 492 — Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti
- Art. 493 — Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico
- Art. 493-bis — Casi di perseguibilità a querela
- Art. 493-ter — Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Art. 493-quater